Art. 6 Graduatorie e borse di studio La graduatoria generale di merito, formata ai sensi dell'art. 5, sara' pubblicata su http://www.unito.it/ciclo_XXV.htm e su http://www.unito.it/phd_competition.htm I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito formulata dalle Commissioni giudicatrici. A parita' di merito per l'assegnazione della borsa prevale la valutazione sulla situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997, mentre per l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai sensi dell'art. 3 della legge 127 del 15 maggio 1997. Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell'Universita' alla pagina http://www.unito.it/ciclo_XXV.htm e su http://www.unito.it/phd_competition.htm. Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso alla graduatoria.