Art. 6 
 
 
                    Graduatorie e borse di studio 
 
 
    La graduatoria generale di merito, formata ai sensi dell'art.  5,
sara'   pubblicata   su   http://www.unito.it/ciclo_XXV.htm   e    su
http://www.unito.it/phd_competition.htm 
    I candidati saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria  fino  alla  copertura  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. In caso di rinuncia  degli  aventi  diritto,  subentreranno
altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. 
    Le borse di studio vengono assegnate  secondo  l'ordine  definito
nella graduatoria generale  di  merito  formulata  dalle  Commissioni
giudicatrici. 
    A parita' di merito per l'assegnazione  della  borsa  prevale  la
valutazione sulla situazione economica,  ai  sensi  del  D.P.C.M.  30
aprile 1997, mentre per l'assegnazione del posto senza borsa  prevale
la piu' giovane eta', ai sensi dell'art. 3  della legge  127  del  15
maggio 1997. 
    Eventuali borse aggiuntive  finanziate  in  tempi  successivi  al
bando saranno rese note  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
dell'Universita' alla pagina http://www.unito.it/ciclo_XXV.htm  e  su
http://www.unito.it/phd_competition.htm. Per l'assegnazione  di  tali
borse si fara' ricorso alla graduatoria.