Art. 11 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria. 2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 3. Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».