Art. 11 
 
 
                    Approvazione e pubblicazione 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    1.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  nel  limite  dei  posti  conferibili,   i
candidati utilmente collocati in graduatoria. 
    2. La graduatoria di  merito  sara'  approvata  con  decreto  del
Segretario generale della  giustizia  amministrativa  pubblicato  sul
sito       internet       della       Giustizia        amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it). 
    3. Di tale pubblicazione sara'  data  notizia,  mediante  avviso,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami».