Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa ed e' composta da un magistrato, che la presiede, nonche' da due dirigenti dell'amministrazione, di cui uno esperto in informatica e l'altro esperto in materie giuridiche. 2. Alla commissione esaminatrice e' aggregato un componente esperto nella lingua inglese. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'area terza.