Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Segretario generale della Giustizia amministrativa ed e' composta  da
un  magistrato,  che  la   presiede,   nonche'   da   due   dirigenti
dell'amministrazione, di cui uno esperto  in  informatica  e  l'altro
esperto in materie giuridiche. 
    2. Alla  commissione  esaminatrice  e'  aggregato  un  componente
esperto nella lingua inglese. 
    3. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
appartenente all'area terza.