Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. L'Amministrazione si riserva la facolta', qualora il  concorso
presenti un elevato  numero  di  domande,  di  effettuare  una  prova
preselettiva  ai  fini  dell'ammissione  alle  prove   scritte.   Per
l'espletamento della preselezione, l'Amministrazione potra' avvalersi
anche  di  procedure  automatizzate  gestite  da  enti   o   societa'
specializzate in selezione del personale. 
    2. La preselezione consistera' in una serie di  quiz  a  risposta
multipla  in  tema  di  informatica,  cultura   generale,   capacita'
critico-verbali e logico-matematiche. 
    3. L'archivio dei  quiz  dal  quale  saranno  sorteggiati  quelli
oggetto della prova preselettiva sara' pubblicato sul sito del Formez
(http://ripam.formez.it) venti giorni prima dell'effettuazione  delle
prove medesime. 
    4.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    5. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la  consultazione
di alcun testo. 
    6.  Gli  elaborati  scritti  consegnati  dai  candidati   saranno
custoditi in busta  sigillata.  Le  operazioni  di  correzione  e  di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione  e  di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo. 
    7. I candidati che si presentano alla prova preselettiva dovranno
essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento  in  corso  di
validita' nonche' della  ricevuta  della  domanda  di  iscrizione  al
concorso di cui all'art. 3. 
    8. Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si adotteranno
i seguenti punteggi: 
      1 punto per ogni risposta esatta; 
      0,33 punti per ogni risposta errata o doppia; 
      0 punti per ogni risposta omessa. 
    9.  Sono  ammessi  alle  prove  scritte  i  primi  150  candidati
classificatisi con maggior  punteggio  nella  prova  preselettiva.  I
candidati eventualmente classificatisi  al  centocinquantesimo  posto
con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. 
    10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    11. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.