Art. 6 Preselezione 1. L'Amministrazione si riserva la facolta', qualora il concorso presenti un elevato numero di domande, di effettuare una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alle prove scritte. Per l'espletamento della preselezione, l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 2. La preselezione consistera' in una serie di quiz a risposta multipla in tema di informatica, cultura generale, capacita' critico-verbali e logico-matematiche. 3. L'archivio dei quiz dal quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova preselettiva sara' pubblicato sul sito del Formez (http://ripam.formez.it) venti giorni prima dell'effettuazione delle prove medesime. 4. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 5. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione di alcun testo. 6. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione e di candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo. 7. I candidati che si presentano alla prova preselettiva dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' nonche' della ricevuta della domanda di iscrizione al concorso di cui all'art. 3. 8. Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; 0,33 punti per ogni risposta errata o doppia; 0 punti per ogni risposta omessa. 9. Sono ammessi alle prove scritte i primi 150 candidati classificatisi con maggior punteggio nella prova preselettiva. I candidati eventualmente classificatisi al centocinquantesimo posto con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. 10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 11. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.