IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto l'art. 25, comma 5, della legge 23  agosto  2004,  n.  226,
recante  disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del   servizio
obbligatorio  di  leva  che  stabilisce,  per  il  reclutamento   del
personale  delle  carriere  iniziali  delle  Forze   di   polizia   a
ordinamento civile e militare, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa , che in deroga a quanto
previsto  dall'art.  16,  comma  4,  della  medesima  legge,  per  la
copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2)  della  lettera  b)  del
citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3),  4)  e
5) della medesima lettera b), relativi all'anno  2010,  sono  indetti
concorsi, secondo le modalita' previste dall'art. 12 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  settembre  1997,
n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno
completato senza  demerito  la  ferma  triennale.  I  vincitori  sono
immessi  direttamente  nelle   carriere   iniziali   delle   relative
amministrazioni; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n.  121  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  Speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche, recante  l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, relativo all'approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  settembre
1997,  n.  332,  concernente  il  regolamento   recante   norme   per
l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali
della Difesa, delle Forze di Polizia, dei  Vigili  del  Fuoco  e  del
Corpo militare della Croce Rossa; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  30  giugno  2003,  n.  198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica
e attitudinale di cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 22 dicembre 2008, n.  203,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
Legge Finanziaria 2009»; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di n. 360 Allievi Agenti della Polizia  di
Stato riservato ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto
2004, n. 226, ai volontari delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in
congedo,  che  abbiano  completato  senza  demerito  la  ferma  breve
triennale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  n.  360  Allievi  Agenti  della  Polizia  di  Stato
riservato ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16,  comma  4,
della medesima legge, ai volontari delle Forze armate, in servizio  o
in congedo, che abbiano completato  senza  demerito  la  ferma  breve
triennale. 
    2. Dei suddetti 360 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti: 
      a) n. 3 sono riservati agli aspiranti  che  siano  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  «Norme  di
attuazione dello Statuto Speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzionale etnica negli uffici  statali  siti  nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due  lingue  nel  pubblico
impiego» valido per accedere alla carriera esecutiva; 
      b) n. 18 sono riservati, ai sensi dell'art. 8  della  legge  20
novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro  Studi
di Fermo. 
    3. L'attestato di bilinguismo previsto  dal  precedente  punto  2
lett. a)  dovra'  pervenire,  pena  il  suo  mancato  riconoscimento,
unitamente alla domanda di partecipazione  al  concorso,  secondo  le
modalita' previste al successivo art. 3 del presente bando. 
    4. I posti riservati, di cui al punto 2, non coperti per mancanza
di vincitori, sono conferiti, secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai
candidati che hanno superato le prove concorsuali. 
    5. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia: 
      • superiore al quintuplo dei posti messi a  concorso,  i  posti
eventualmente  non  coperti  saranno  portati  in  aumento  a  quelli
riservati per il concorso successivo; 
      • inferiore al quintuplo dei posti  messi  a  concorso,  per  i
posti eventualmente non coperti potranno essere banditi  concorsi  ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    6. Il Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».