Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente articolo 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) arruolamento quali volontari in ferma triennale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e completamento senza demerito, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione, della ferma triennale nelle Forze Armate (VFB); b) cittadinanza italiana; c) godimento dei diritti politici; d) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente; e) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; f) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198. In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti: • sana e robusta costituzione fisica; • statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; • senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10, per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003. 3. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto al punto 1, lett. e) del presente articolo. 4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 5. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali, quello dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 6. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' requisiti prescritti sara' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.