Art. 8 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al  concorso  per
difetto dei prescritti requisiti di ammissione, che  potranno  essere
accertati anche successivamente, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido  documento  di  identificazione,  per  sostenere  la  prova
scritta d'esame nella sede, nel  giorno  e  nell'ora  indicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami» - 23 marzo 2010 
    2. Tale comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    3. Il candidato che non si  presenti  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la  prova  scritta  e'  escluso  dal
concorso. 
    4. La prova d'esame del  concorso  consiste  in  risposte  ad  un
questionario, articolato in domande a  risposta  a  scelta  multipla,
tendenti  ad  accertare  il  grado  di  preparazione  culturale   dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale,  sulle  materie
previste dai  vigenti  programmi  della  scuola  media  dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un  sufficiente  livello  di  conoscenza
della lingua inglese o  francese  a  scelta  del  candidato  e  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea con gli standard europei. 
    5. La Commissione di cui al  precedente  articolo  7  stabilisce,
preventivamente, i  criteri  di  valutazione  degli  elaborati  e  di
attribuzione  del  relativo  punteggio.  La  durata  della  prova  e'
stabilita dalla stessa  Commissione  all'atto  della  predisposizione
delle serie di domande da somministrare. 
    6. La Commissione estrae, di volta in  volta,  i  questionari  da
sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti. 
    7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare  telefoni  cellulari,   apparati   radio   ricetrasmittenti   o
calcolatrici, copiare tutto o in  parte  le  risposte  relative  alle
domande poste. E' vietato, altresi',  portare  al  seguito  carta  da
scrivere, appunti,  libri,  pubblicazioni  di  qualsiasi  genere.  La
mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta  l'esclusione
dalla prova. 
    8. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile  sul  sito
internet www.poliziadistato.it 
    9.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti,  di  cui   al
successivo art. 9, i candidati risultati idonei alla prova scritta  e
classificatisi tra i primi 1000 in ordine di merito. Inoltre, tutti i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio  pari  all'ultimo
dei candidati  compresi  entro  i  limiti  della  predetta  aliquota,
saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero  degli  idonei  al
termine degli accertamenti di cui al  successivo  art.  9  risultasse
inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova culturale.