Art. 9 
 
 
Prove di efficienza fisica  ed  accertamenti  dell'idoneita'  fisica,
                      psichica ed attitudinale 
 
 
    1.  Per  quanto  attiene  alle  prove  di  efficienza  fisica,  i
candidati saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una
Commissione composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato che
la presiede, da un medico della Polizia  di  Stato  specializzato  in
medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai  gruppi  sportivi
della Polizia di Stato - FF. OO. - con qualifica di  coordinatore  di
«settore sportivo». Svolge la funzione di segretario  della  predetta
commissione un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato  o  qualifica  equiparata  o  da  un  appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali  ed
esclusione dal concorso. 
    4. I  candidati,  all'atto  della  presentazione  alle  prove  di
efficienza  fisica,  pena   l'esclusione   dal   concorso,   dovranno
presentarsi muniti di: 
      a) un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
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      b)  un  certificato   di   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di  validita',  rilasciato
da medici appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, nelle
quali esercitano come specializzati in medicina dello sport; 
      c)  l'estratto  della  documentazione  di  servizio,  come   da
fac-simile (allegato 2), redatto secondo le  modalita'  previste  dal
precedente art. 5. 
    5. I concorrenti che avranno riportato un giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica  saranno  sottoposti  ai  successivi
accertamenti fisici e psichici a cura  di  una  apposita  Commissione
composta da un Primo Dirigente medico che la presiede  e  da  quattro
direttivi medici della Polizia di Stato.  A  tal  fine,  i  candidati
saranno  sottoposti  ad  un  esame  clinico  generale  ed   a   prove
strumentali e di laboratorio. 
    6.  I  candidati,  all'atto  della  presentazione  ai  successivi
accertamenti fisici  e  psichici,  pena  l'esclusione  dal  concorso,
dovranno presentarsi muniti di: 
      - un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      - un esame radiografico (lastra piu' referto RX TORACE  in  due
proiezioni) eseguito, in struttura pubblica o  privata  convenzionata
con il Servizio Sanitario Nazionale, nel trimestre  antecedente  alla
data di convocazione. 
    7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti alle prove attitudinali da parte  di  una  Commissione  di
selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi che la presiede e, da quattro  appartenenti  al  ruolo  dei
direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari  della  Polizia
di  Stato  in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito
selettore  attitudinale.  Svolge  la  funzione  di  segretario  della
predetta commissione un appartenente al ruolo degli  ispettori  della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    8. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della  Commissione.  Su  richiesta  del  selettore,  la
Commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi  i  test  e  sia
risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e'  ripetuto   in   sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione  cui
compete il giudizio di idoneita'. 
    9. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla  Commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con  decreto  motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    10. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i predetti  accertamenti  sono  esclusi  dal
concorso con decreto motivato del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.