Art. 6 
 
 
                    Ammissione alla prova orale. 
 
    Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che  abbiano
riportato nella prova a contenuto teorico e/o pratico  una  votazione
di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. 
    Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova  orale  viene
data comunicazione tramite affissione dei  risultati  della  prova  a
contenuto teorico e/o  pratico  all'Albo  Ufficiale  dell'Ateneo  e/o
presso la sede d'esame indicata e/o secondo le  modalita'  comunicate
dalla Commissione giudicatrice. 
    La prova orale si  intendera'  superata  se  il  candidato  avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  del  voto
conseguito nella prova a contenuto teorico e/o  pratico  e  del  voto
conseguito nella prova orale.