Art. 9 
 
 
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito 
 
    Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice forma
la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine  decrescente
del  punteggio  complessivo  riportato  da  ciascun   candidato.   La
votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto  conseguito
nella prova scritta a  contenuto  teorico  e/o  pratico  e  del  voto
conseguito nella prova orale. 
    Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto, a parita' di punteggio, delle preferenze  previste  dal
precedente art. 8, unitamente a quella del  vincitore  del  concorso,
sono approvati con decreto del direttore amministrativo. 
    La  graduatoria  finale  di  merito  sara'  pubblicata   all'Albo
ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese
(Via Ravasi, 2). 
    Di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 
    Detta graduatoria rimane efficace per  un  termine  di  trentasei
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti  per
i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente  ed  entro
tale  data  dovessero  rendersi  disponibili.  Non  si  da'  luogo  a
dichiarazioni di idoneita' al concorso. Fermi restando i  diritti  di
coloro che  sono  in  graduatoria  l'Amministrazione  si  riserva  la
facolta'  di  utilizzare  la  graduatoria  stessa,  nel  periodo   di
validita', anche al fine di costituire rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato.