Art. 2 
 
 
              Durata trattamento economico e normativo 
 
    La borsa avra' durata di 24 mesi e potra' essere, compatibilmente
con le disponibilita' di bilancio, prorogata per un  ulteriore  anno,
con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF, sentito il parere
del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita'  di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato. La durata della borsa nonche'  la  concessione  e  la
durata delle relative proroghe sono in  ogni  caso  subordinate  alle
disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato  in   rate   bimestrali   posticipate.   Restano   a   carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita'  Produttive
nonche' la copertura assicurativa INAIL.