Art. 2 Durata trattamento economico e normativo La borsa avra' durata di 24 mesi e potra' essere, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, prorogata per un ulteriore anno, con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. La durata della borsa nonche' la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni caso subordinate alle disponibilita' di bilancio. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro 15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in rate bimestrali posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive nonche' la copertura assicurativa INAIL.