Art. 3 Compiti, doveri e regime di impegno 1. Il Direttore dirige e coordina l'attivita' dell'Istituto; egli e' responsabile, nel quadro della programmazione, dei risultati dell'attivita' svolta con riferimento allo svolgimento delle commesse affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze disciplinari e dell'adeguatezza della dotazione strumentale. 2. L'incarico di Direttore e' svolto a tempo pieno. 3. La carica di Direttore e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali; l'esercizio di attivita' professionali o comunque di consulenza, puo' essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione, in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 4. La carica di Direttore e' altresi' incompatibile con quella di Presidente, di Direttore Generale, di Direttore di Dipartimento o con altre funzioni dirigenziali interne all'Ente, nonche' con la carica di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico generale, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di valutazione. 5. Il Direttore, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri Enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.