Art. 3 
 
 
                 Compiti, doveri e regime di impegno 
 
 
    1. Il Direttore dirige e coordina l'attivita' dell'Istituto; egli
e' responsabile,  nel  quadro  della  programmazione,  dei  risultati
dell'attivita' svolta con riferimento allo svolgimento delle commesse
affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle  competenze
disciplinari e dell'adeguatezza della dotazione strumentale. 
    2. L'incarico di Direttore e' svolto a tempo pieno. 
    3. La carica di Direttore e' incompatibile  con  altri  uffici  o
impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le  funzioni
di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di  lucro  e
con l'esercizio di attivita' commerciali o  industriali;  l'esercizio
di attivita' professionali o  comunque  di  consulenza,  puo'  essere
autorizzata dal Consiglio di amministrazione, in  considerazione  del
volume di  impegno  previsto,  sulla  base  di  un'autocertificazione
sottoscritta dall'interessato. 
    4. La carica di Direttore e' altresi' incompatibile con quella di
Presidente, di Direttore Generale, di Direttore di Dipartimento o con
altre funzioni dirigenziali interne all'Ente, nonche' con  la  carica
di  componente  del  Consiglio  di  amministrazione,  del   Consiglio
scientifico generale, del Collegio  dei  revisori  dei  conti  e  del
Comitato di valutazione. 
    5. Il Direttore, se professore o  ricercatore  universitario,  e'
collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1980, n. 382; se ricercatore  o
tecnologo  di  altri   Enti   o   dipendente   di   altre   pubbliche
amministrazioni e' collocato in aspettativa senza  assegni  ai  sensi
dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e successive modifiche.