Art. 4 
 
 
                          Durata in carica 
 
 
    1. L'incarico di Direttore ha durata di cinque anni  a  decorrere
dal conferimento e puo' essere riconfermato una sola  volta,  con  il
limite previsto dal 2 comma del presente articolo. 
    2. L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni, revoca
o per il raggiungimento del 67 anno di eta' ai sensi dell'art. 33 del
decreto 4 luglio 2006 n.  223,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248. 
    3. La revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'articolo
28 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 
    4. L'incarico non  potra'  esser  conferito  qualora  nelle  more
dell'espletamento delle relative procedure  e  sino  al  conferimento
dello stesso, il candidato raggiunga l'eta',  considerato  il  limite
dei 67 anni anzidetti, che non consente l'assegnazione di un incarico
di durata almeno triennale.