Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - decorre  il
termine di trenta giorni,  previsto  dall'art.  9,  decreto-legge  21
aprile 1995 n. 120, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,  da  parte  dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione di commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  delle
commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
      Roma, 21 dicembre 2009 
 
                                                           Il rettore 
                                               dalla Torre del Tempio 
                                                       di Sanguinetto