IL COMANDANTE GENERALE 
 
      
    VISTO l'articolo 5, comma 1, del regio decreto  legge  4  ottobre
1935,  n.  1961,  recante  "Modificazioni   alle   disposizioni   sul
reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia  Guardia
di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    VISTO l'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n.  113,  recante
"Stato  giuridico  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica"; 
    VISTA la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante  "Stato  giuridico
dei sottufficiali dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica",
estesa, con varianti, alla Guardia di finanza  con  legge  17  aprile
1957, n. 260; 
    VISTA  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    VISTO il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
1964,   n.   237,   recante   "Leva   e   reclutamento   obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; 
    VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; 
    VISTA la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme per il servizio di leva"; 
    VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    VISTA  la  legge  24  dicembre  1986,  n.   958,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme sul  servizio  militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata"; 
    VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici",  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    VISTA la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  "Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    VISTA la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme  in
materia di avanzamento degli ufficiali e  sottufficiali  delle  Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza", e successive modifiche; 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  "Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza"; 
    VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    VISTA la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme  in  materia  di  obiezione  di
coscienza", nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64,  concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale"; 
    VISTA la legge 20  ottobre  1999,  n.  380,  recante  "Delega  al
Governo  per   l'istituzione   del   servizio   militare   volontario
femminile"; 
    VISTO il decreto legislativo 31  gennaio  2000,  n.  24,  recante
"Disposizioni in materia di reclutamento su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    VISTA la  legge  31  marzo  2000,  n.  78,  ed,  in  particolare,
l'articolo 4, recante "Delega  al  Governo  in  materia  di  riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme  in  materia
di coordinamento delle Forze di polizia"; 
    VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    VISTO il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    VISTO il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
    VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    VISTO  il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori  requisiti  per
la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo ; 
    VISTO il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    VISTO il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; 
    VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  226,  recante  "Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore"; 
    VISTO  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  "Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3  novembre
1999,  n.  509  del  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica"; 
    VISTO  il  decreto  ministeriale  25   novembre   2005,   recante
"Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza"; 
    VISTO  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi di laurea magistrale"; 
    VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    VISTO il decreto legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  6
agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 
    VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo
1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante  "Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria",  introdotto  dall'articolo  2,  comma  208,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge
Finanziaria 2010)"; 
    CONSIDERATA  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             DETERMINA: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto per l'anno 2010 un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per reclutamento di 8 tenenti in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza del ruolo  tecnico-logistico-amministrativo.
I posti disponibili sono ripartiti tra le seguenti specialita': 
    a) amministrazione: 3 posti; 
    b) telematica: 3 posti; 
    c) infrastrutture: 2 posti. 
    E' possibile concorrere per una sola specialita'. 
    2. Lo svolgimento del concorso comprende: 
    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali); 
    b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
    c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
    d)   accertamento   dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
    e) una prova orale; 
    f) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
    g) valutazione dei titoli di merito; 
    h) una visita medica di incorporamento. 
    3. I candidati utilmente collocati  nella  graduatoria  unica  di
merito   del   concorso   sono    nominati    tenenti    del    ruolo
tecnico-logistico-amministrativo, iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso di formazione
della durata non inferiore a sei mesi. 
    4. Qualora taluno  dei  posti  non  possa  essere  ricoperto  per
mancanza di candidati idonei in una o  piu'  specialita',  le  unita'
disponibili  potranno  essere   compensate,   secondo   le   esigenze
dell'Amministrazione, tra le altre specialita' a concorso.