Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7. 
    2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. I candidati che  riportano  l'idoneita'  nella  prova  scritta
ricevono comunicazione del voto  conseguito  e,  nel  contempo,  sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui
all'articolo 15. 
    6.  Gli  aspiranti  che  non   ricevono   la   convocazione   per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica  entro
il 26 novembre 2010 debbono considerarsi non idonei  ed  esclusi  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11.