Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera  b),
mediante  visita  medica   preliminare,   comprensiva   degli   esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, in Roma. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica  di  revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di   cui
all'articolo 16, commi 7, 12 e 13. La richiesta  di  ammissione  alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica preliminare. 
    6. I candidati, che conseguono  l'idoneita'  fisica  alla  visita
medica preliminare ovvero  alla  visita  medica  di  revisione,  sono
convocati per le successive fasi concorsuali. 
    7. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    8.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.