Art. 18 
 
 
         Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma  del  comma  2
dello stesso articolo 7, ha una  durata  massima  di  45  minuti  per
ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate  in
allegato 3. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto  di
merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la  votazione
minima di diciotto. 
    6. Coloro che riportano una votazione inferiore a  diciotto  sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova  orale,  e'
sottoposto alla prova facoltativa di una  lingua  straniera,  con  le
modalita' indicate in allegato 5. 
    9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8  e'  espresso  dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), integrata a norma del comma 3 dello stesso  articolo  7,  con  le
modalita' indicate al comma 4 del presente articolo. 
    10. La sottocommissione assegna, per  la  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: 
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; 
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; 
    c) 0,75 per i voti superiori a 26. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella  prova  orale  ed,  eventualmente,  nella
prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato. 
    12. Prima dell'effettuazione della  prova  orale  e  della  prova
facoltativa  di  lingua,  la  competente  sottocommissione  fissa  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse.