Art. 19 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
    a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e  la  prova
orale, previste dagli articoli 11,  15,  17,  e  18,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), hanno  facolta',  su  istanza  motivata,  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via della Batteria  di  Porta  Furba,  n.  34,  00181
ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax,  al  numero  06/24290622
oppure al numero 06/24290676; 
    b) sostenere la prova  scritta,  prevista  dall'articolo  12,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti  per  la   visita   medica   di   incorporamento,   prevista
dall'articolo 22, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti  a  causa  di
forza  maggiore,  comunicati  via  fax,  entro  24  ore,  ai   numeri
035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale  ed
insindacabile  del  Comandante  dell'Accademia,   che,   sentito   il
presidente  della  sottocommissione   per   la   visita   medica   di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia  contenuto  improrogabilmente  entro  l'ottavo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate
al candidato tramite i Reparti di cui all'articolo 4, comma 5.