Art. 21 
 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
 
    1.  La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella  anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione delle lettere f) e h). 
    3. La graduatoria e' formata sommando  il  punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli  ed  i  voti  ottenuti  nella
prova  scritta  e  orale,  maggiorato,  eventualmente,  dei  punteggi
riportati nella prova preliminare e nella prova facoltativa di lingua
straniera. 
    4. A parita' di merito, costituisce titolo  preferenziale  l'aver
prestato senza demerito servizio quale ufficiale di  complemento  del
Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo  9,  comma  2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In  caso  di  ulteriore
parita', sono osservate le norme di cui  all'articolo  38,  comma  6,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di  cui  all'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191. 
    5. La graduatoria e' approvata con determinazione del  Comandante
Generale della Guardia di finanza.