Art. 22 
 
 
 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al
corso di formazione, in qualita' di ufficiali  allievi,  i  candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 21, siano
compresi  nel  limite  dei  posti  messi  a  concorso  per   ciascuna
specialita' e che abbiano conseguito il giudizio  di  idoneita'  alla
visita medica di incorporamento alla  quale  sono  sottoposti,  prima
della   firma   dell'atto   di   arruolamento,   da    parte    della
sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11. 
    5.. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di  inizio  del  corso
stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo'  dichiarare
vincitori del  concorso  altri  candidati  idonei  nell'ordine  della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    6. Gli ufficiali allievi,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso. 
    7. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione: 
    a) se provenienti da personale appartenente al Corpo in servizio,
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo  di  durata  del
corso  sara',  in  tale  caso,   computato   per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio; 
    b) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.