Art. 5 
 
 
                      Istruttoria della domanda 
 
 
    1. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    2. L'ammissione con riserva deve intendersi  fino  all'ammissione
al corso di formazione.