Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta  di  cui
all'articolo 12, il Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza
competente (ovvero il  locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, per  i  residenti  all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    2. I candidati idonei alla prova scritta devono presentare o  far
pervenire, direttamente ai  Reparti  indicati  al  precedente  comma,
entro dieci giorni dalla data  di  comunicazione  della  convocazione
stessa: 
    a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su  carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i
titoli preferenziali di cui all'articolo 21, comma 4; 
    b) la documentazione probatoria attestante il possesso dei titoli
di  merito  di  cui  all'articolo  20  indicati  nella   domanda   di
partecipazione. In alternativa, e'  possibile  produrre  una  o  piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. I candidati utilmente collocati  nella  graduatoria  unica  di
merito di cui all'articolo 21 devono presentare o  far  pervenire  ai
Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso di formazione: 
    a) in conformita' all'articolo  18  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  copia  autentica  del
certificato attestante il conseguimento del titolo di studio  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera g); 
    b)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio; 
    c) copia autenticata dello stato di  servizio  o  del  foglio  di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro  che  abbiano
prestato o prestino servizio militare; 
    d)  domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui   il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale  in  ferma  prefissata   e   ufficiale   delle   forze   di
completamento  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire  l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza  di  cui  all'articolo  22  in
qualita' di ufficiale allievo. 
    4. Il documento di cui al comma 3, lettera c),  deve  avere  data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile,  anche  se
spediti a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  entro  il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    6. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro cinque giorni dal momento della restituzione. 
    7. Il Comando Provinciale della  Guardia  di  finanza  competente
(ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza,  per  i
residenti in Valle d'Aosta) trasmette al Centro di Reclutamento della
Guardia di  finanza  i  suddetti  documenti  nonche'  la  domanda  di
partecipazione al concorso, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
comunicate dallo stesso Centro di Reclutamento. 
    8. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle  Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione
devono produrre soltanto la documentazione di cui al comma 3, lettera
a).