Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai  sensi  dell'articolo
2, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60  giorni  dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.