Art. 10.
                             Graduatorie

   1.  I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno  iscritti, a cura della rispettiva
Commissione  esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per  ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.,
secondo  l'ordine  dei  punteggi  conseguiti dai concorrenti ottenuti
sommando:
    - la media dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
    - il punteggio riportato nella prova orale;
    - l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
    -  il  punteggio  eventualmente riportato in ciascuna prova orale
facoltativa   di   lingua  straniera,  calcolato  come  indicato  nel
precedente articolo 9, comma 6..
   Nel  formare  la  graduatoria  del  concorso  di cui al precedente
articolo  1,  comma 1., lettera b), la Commissione terra' conto della
ripartizione dei posti per categorie prevista nell'articolo medesimo.
   2.  Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1,
comma 1., saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
   3.  Nel  decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra'
conto  delle  riserve  dei  posti previste nel precedente articolo 1,
comma  1.,  a  favore  dei  sottufficiali  appartenenti  al ruolo dei
marescialli.
   4.  Nei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1., i suddetti posti
riservati,   eventualmente   non   ricoperti   per  insufficienza  di
concorrenti   riservatari   potranno   essere   devoluti  agli  altri
concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della graduatoria generale di
merito  (nel  concorso  di  cui all'articolo 1, comma 1., lettera b),
secondo l'ordine della graduatoria di categoria).
   5.  Nel  concorso  di  cui  all'articolo  1, comma 1., lettera b),
qualora  taluni dei posti previsti per una o piu' delle categorie del
ruolo  speciale del Corpo del genio aeronautico restino non ricoperti
per  rinuncia  o esclusione di vincitori la Direzione Generale per il
personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti
secondo  l'ordine  della graduatoria di merito della categoria in cui
tale carenza si sia verificata.
   6.  Ferme  restando  le  riserve  dei posti di cui all'articolo 1,
comma 1., lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu'
delle  suddette  categorie non dovessero, in tutto o in parte, essere
ricoperti   per  insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi
potranno  essere  devoluti  ai concorrenti idonei in altre categorie,
secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale  di  merito, all'uopo
formata dalla commissione.
   7.  Fermo  restando,  in  ogni  caso,  quanto  previsto  nei commi
precedenti,  nei  decreti di approvazione delle graduatorie si terra'
conto,  a  parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato  Allegato "I" al presente decreto eventualmente dichiarati dai
concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione  o  in  dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
   8.  I  decreti  di  approvazione  delle  graduatorie  dei concorsi
saranno  pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa
e  di  tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana. Le graduatorie
saranno, inoltre, pubblicate, a puro titolo informativo, nel sito web
www.persomil.difesa.it