Art. 11.
                               Nomina

   1.  Gli  idonei  che  in  ciascuna  delle  graduatorie  di  cui al
precedente  articolo  10  saranno  compresi  nel  numero  dei posti a
concorso  saranno  dichiarati  vincitori  e  -  sempreche'  non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 2.,
del presente decreto - nominati, ad eccezione degli appartenenti alla
categoria  degli  ufficiali  inferiori delle forze di completamento e
degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al precedente articolo 2,
comma  1.,  lettera  b),  numeri  (1) e (2), sottotenenti in servizio
permanente  nel ruolo speciale, rispettivamente, delle armi dell'Arma
aeronautica,   del  Corpo  del  genio  aeronautico  e  del  Corpo  di
commissariato   aeronautico,   con   anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
   2.  Gli  appartenenti  alla categoria degli ufficiali inferiori in
ferma  prefissata  e  quelli  delle  forze  di completamento, invece,
saranno  nominati  ufficiali  in  servizio  permanente  con  il grado
rivestito  all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
   3.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere  servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti  per  la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 4..
   4.  Dopo  la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata   e   con   le   modalita'   stabilite  dallo  Stato  Maggiore
dell'Aeronautica militare.
   La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo  comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   All'atto  della  presentazione  al  corso  gli  ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma  di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del  superamento  del  corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca alla nomina.
   5.  Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
   6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il corso applicativo la
riserva  cui  e'  subordinato  il  conferimento  della  nomina verra'
sciolta  e  l'anzianita'  relativa  verra' rideterminata in base alla
media  del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria del concorso e di
quello  conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo,
al   superamento   del   corso   applicativo,   sara'   rideterminata
l'anzianita'  relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5.,
ferma  restando  l'anzianita'  assoluta  ad  essi  attribuita  con il
decreto  di  nomina.  Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali
inferiori  delle  forze  di  completamento  e  gli ufficiali in ferma
prefissata,  saranno  iscritti  in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.
   7. Gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento
il corso applicativo saranno prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
    a)  se  provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza  armate,  Categoria/ Corpo/Ruolo di provenienza, per completare
le  ferme  eventualmente contratte. Il periodo di durata del corso in
tale  caso  sara'  computato  per  intero  ai fini dell'anzianita' di
servizio;
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo.
   8.  Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non  ricoperti  per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  con  i criteri indicati al precedente articolo 10, entro 1/12°
della  durata  del  corso  stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.