Art. 14.
                     Spese di viaggio - Licenza

   1.  Le  spese  per  i  viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  previsti dal precedente articolo 4 del presente decreto
sono  a  carico  dei  concorrenti,  anche  se militari in servizio. I
concorrenti  che  siano  militari  in  servizio potranno fruire della
licenza  straordinaria  per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  sino  a  un  massimo  di trenta giorni, nei quali dovranno
essere  computati  i  giorni  di svolgimento delle prove previste dal
precedente  articolo 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il  rientro  in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di  norma  per  la preparazione alla prova orale oppure frazionata in
due  periodi,  di  cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte.  Qualora  il  concorrente  non sostenga le prove d'esame per
motivi  dipendenti  dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.