Art. 4.
                      Svolgimento dei concorsi

   1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
    a) due prove scritte;
    b) valutazione dei titoli;
    c)  accertamenti sanitari ed attitudinali con prova di efficienza
fisica;
    d) prova orale;
    e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2.  Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1.,
i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di   riconoscimento,   provvisto   di   fotografia,   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato ed in corso di validita'.
   3.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano,  che sara' formalizzata con il decreto dirigenziale
di  cui  al successivo articolo 10, comma 2 (presumibilmente entro il
mese  di  aprile  2009), dovranno essere risultati idonei in tutte le
prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
   4.  I  concorrenti  in  servizio  sono invitati a presentarsi alle
prove  ed accertamenti di cui al precedente comma 1., ad eccezione di
quelle  di  efficienza  fisica  per  le  quali  e' prevista la tenuta
ginnica, indossando l'uniforme di servizio; i concorrenti provenienti
dal congedo, sono altresi' invitati a presentarsi alle suddette prove
indossando un abbigliamento consono alla sede d'esame.