Art. 7.
                       Valutazione dei titoli

   1.  In  ciascun  concorso  la  Commissione  esaminatrice di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera a), procedera', dopo le prove
scritte  di  cui  al  precedente  articolo  6  e prima della relativa
correzione, a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si
siano presentati a sostenere entrambe le prove scritte.
   Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione solo
i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali
-   qualora   non   risultanti  dalla  documentazione  matricolare  e
caratteristica  -  siano  state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni nella domanda (compresa la loro elencazione)
ovvero  in  eventuale documentazione probatoria, anche sotto forma di
dichiarazione  sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
allegata alla domanda medesima.
   2. La Commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun
concorrente fino ad un massimo di 20 punti, secondo quanto di seguito
riportato:
    a. titoli di servizio desumibili dalla documentazione matricolare
e caratteristica: massimo 10 (dieci) punti, cosi' ripartiti:
     -   8   punti   per  il  complesso  delle  qualita'  militari  e
professionali;
     -  2  punti  per  le  partecipazioni  ad  operazioni fuori area,
calcolando punti 0,20 per ogni mese di servizio, o frazione superiore
ai 15 giorni, effettivamente prestato;
    b.  titoli  di  studio  posseduti  in  aggiunta  a  quello minimo
previsto  per  la  partecipazione al concorso: massimo 6 (sei) punti,
cosi' ripartiti:
     -  1  punto  per  ciascun  diploma  di  istruzione secondaria di
secondo grado;
     - 1,5 punti per ciascun diploma di laurea;
     -  3  punti  per ciascuna laurea specialistica (con assorbimento
del   punteggio   previsto   per   il  diploma  di  laurea  triennale
propedeutico al conseguimento di detta laurea);
     -  4  punti per ciascuna laurea specialistica in psicologia (con
assorbimento   del  punteggio  previsto  per  il  diploma  di  laurea
triennale   propedeutico   al  conseguimento  di  detta  laurea),  ed
esclusivamente per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma
1., lettera a);
     - 1,5 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione.
   Il  punteggio  complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 6.
    c. altri titoli: massimo 4 (quattro) punti, cosi' ripartiti:
     -  1 punto massimo per il brevetto subacqueo, militare o civile,
rilasciato  da  strutture riconosciute dalla federazione C.M.A.S. con
un  punteggio  da attribuire a secondo del livello riconosciuto dalla
predetta associazione internazionale;
     -  1  punto  per  il  possesso  del  brevetto  di paracadutista,
militare o civile, riconosciuto dall'A.N.P.d'I.;
     -  0,5  punti  per  attestati,  riconosciuti dal Ministero della
difesa, comprovanti il superamento del corso di Cultura Aeronautica o
Cultura Aeronautica in Meteorologia;
     -  2  punti  per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o
nelle Scuole militari;
   Il  punteggio  complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 4.