Art. 7. Valutazione dei titoli 1. In ciascun concorso la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), procedera', dopo le prove scritte di cui al precedente articolo 6 e prima della relativa correzione, a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si siano presentati a sostenere entrambe le prove scritte. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni nella domanda (compresa la loro elencazione) ovvero in eventuale documentazione probatoria, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda medesima. 2. La Commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 20 punti, secondo quanto di seguito riportato: a. titoli di servizio desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica: massimo 10 (dieci) punti, cosi' ripartiti: - 8 punti per il complesso delle qualita' militari e professionali; - 2 punti per le partecipazioni ad operazioni fuori area, calcolando punti 0,20 per ogni mese di servizio, o frazione superiore ai 15 giorni, effettivamente prestato; b. titoli di studio posseduti in aggiunta a quello minimo previsto per la partecipazione al concorso: massimo 6 (sei) punti, cosi' ripartiti: - 1 punto per ciascun diploma di istruzione secondaria di secondo grado; - 1,5 punti per ciascun diploma di laurea; - 3 punti per ciascuna laurea specialistica (con assorbimento del punteggio previsto per il diploma di laurea triennale propedeutico al conseguimento di detta laurea); - 4 punti per ciascuna laurea specialistica in psicologia (con assorbimento del punteggio previsto per il diploma di laurea triennale propedeutico al conseguimento di detta laurea), ed esclusivamente per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1., lettera a); - 1,5 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione. Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in nessun caso superare i punti 6. c. altri titoli: massimo 4 (quattro) punti, cosi' ripartiti: - 1 punto massimo per il brevetto subacqueo, militare o civile, rilasciato da strutture riconosciute dalla federazione C.M.A.S. con un punteggio da attribuire a secondo del livello riconosciuto dalla predetta associazione internazionale; - 1 punto per il possesso del brevetto di paracadutista, militare o civile, riconosciuto dall'A.N.P.d'I.; - 0,5 punti per attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di Cultura Aeronautica o Cultura Aeronautica in Meteorologia; - 2 punti per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o nelle Scuole militari; Il punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra' in nessun caso superare i punti 4.