Art. 7.

                             Graduatoria


   Espletato  il  concorso, la Commissione formera' la graduatoria di
merito  dei  candidati,  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio
finale  costituito  dalla  somma  dei  voti  conseguiti  nelle  prove
scritte,   nella   prova   orale  e  dal  punteggio  derivante  dalla
valutazione dei titoli.
   Dopo  aver  tenuto conto dei titoli di preferenza o precedenza, di
cui  all'art.  5  del  D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni,  la  graduatoria sara' approvata con atto del Direttore
amministrativo.
   La  graduatoria  sara'  immediatamente efficace e sara' pubblicata
nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena. Dalla
data   di   pubblicazione   decorre   il  termine  per  le  eventuali
impugnative.  Sara' inoltre resa pubblica per via telematica sul sito
Internet dell'Universita' http://www.unisi.it/ateneo/concorsi.
   Per  la  copertura  di  ulteriori  esigenze  relative  alla stessa
categoria   e   per   la   medesima  professionalita'  richiesta,  la
graduatoria  rimarra' efficace per un periodo di trentasei mesi dalla
data del provvedimento di approvazione del concorso medesimo.