Art. 10.

                   Diritti e doveri dei dottorandi


   1)  Il  Dottorando  e' tenuto a garantire la frequenza al corso di
dottorato  sulla  base  delle  indicazioni stabilite dal Collegio dei
Docenti.

   2)  Ai sensi della L. 14 gennaio 1999 n. 4 i vincitori di concorso
per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di ricerca presso cliniche
universitarie  possono  essere  impiegati,  a  domanda  e su conforme
parere  della  struttura a cui afferisce il Dottorato, nell'attivita'
assistenziale  se  compatibile con le finalita' formative su proposta
del Collegio dei Docenti.

   3)  Ai  sensi  della  L.  3  luglio 1998, n. 210 art. 4 comma 3 al
pubblico   dipendente  e'  estesa  la  possibilita'  di  chiedere  il
collocamento  in  congedo  straordinario  per  motivi di studio senza
assegni per il periodo di durata del corso e di usufruire della borsa
di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni  richieste.  Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
   In  caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale ha
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'   dovuta  la  ripetizione  degli  importi  corrisposti,  ai  sensi
dell'articolo 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

   4) E' vietata la contemporanea iscrizione ai sensi del Regolamento
didattico  di  Ateneo  ad  altro  corso  di  Dottorato  e a Scuole di
Specializzazione    o    a    corsi    di    laurea   o   di   laurea
specialistica/magistrale o a corsi di master universitario.

   5)  Gli  iscritti  al  corso  di  Dottorato  di  Ricerca che siano
titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio
o  di  assegni  di  ricerca,  possono  terminare la formazione previa
rinuncia  al  compenso  della  borsa  di  studio  per il dottorato di
ricerca.

   6)  I  Dottorandi  di  ricerca  possono contribuire alle attivita'
didattiche,  svolgendo  una  limitata attivita' didattica integrativa
rivolta  agli  studenti  dei  corsi  di laurea o laurea specialistica
nell'ambito  della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti
d'intesa  con  la  Facolta'  in conformita' dell'Ordinamento vigente.
L'attivita'  didattica  dovra' essere attinente all'area di afferenza
del Dottorando e potra' esplicarsi mediante:
    a) affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari;
    b) partecipazione alle commissioni d'esame;
    c)  collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle
tesi di laurea.

   L'attivita'   didattica   non  deve  in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca.
   L'attivita'  didattica  ha  carattere  facoltativo  e non comporta
alcun  onere per l'Universita' e potra' essere affidata al Dottorando
solo con il consenso dello stesso.

   7) E'  vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di formazione o
ricerca del Dottorando.