Art. 9. Conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito all'atto del superamento dell'esame finale e potra' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il dottorando, avente per tema la sua tesi. Le Commissioni Giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento di Ateneo. La tesi di dottorato non puo' essere il risultato di attivita' rientranti nella normativa sulla proprieta' industriale, non puo' essere prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli di divulgazione dei risultati, non puo' essere oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale o di tutela. Il contenuto e l'organizzazione della tesi e' opera originale realizzata dal Dottorando e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, e pertanto l'Universita' e' in ogni caso esente da qualsiasi responsabilita' di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sara' ritenuta indenne da qualsivoglia richiesta o rivendicazione da parte di terzi. Le tesi di Dottorato saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione dell'esame finale e successivamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca verranno inserite in archivi aperti resi accessibili in rete.