Art. 9.

         Obblighi degli iscritti al Dottorato Internazionale


   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso e svolgere le
relative  attivita'  secondo  le  modalita'  fissate dagli Organi del
Dottorato e dall'apposito Regolamento.
   Eventuali  «differimenti»  della  data  di  inizio o «interruzioni
temporanee»  sono  concessi  dal Rettore, con le modalita' e nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari.
   Durante i periodi di «differimenti» o di «interruzione temporanea»
non viene erogata la borsa di studio.
   Il Consiglio del Corso di Dottorato, previa verifica dei risultati
conseguiti, puo' deliberare l'esclusione dal corso, anche nei casi di
assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate.
   In  caso di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa
di  studio  e  devono  essere  restituiti  eventuali  ratei  di borsa
indebitamente percepiti.
   Agli  studenti  dei  dottorati di ricerca puo' essere affidata, su
proposta degli Organi del dottorato, una limitata attivita' didattica
sussidiaria  o integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere
l'attivita'  di formazione alla ricerca e non puo' superare le 60 ore
annue.  Tale  attivita',  facoltativa  e  senza oneri per il bilancio
dello  Stato,  non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle  universita'.  Possono  altresi',  su  loro  richiesta e previo
parere   favorevole  del  Consiglio  di  Facolta',  partecipare  alle
commissioni di esame in qualita' di cultori della materia.
   Alla  fine  di  ciascun  anno accademico gli iscritti al Dottorato
hanno l'obbligo di presentare al Consiglio del corso di dottorato una
particolareggiata  relazione  sull'attivita' e le ricerche svolte. Il
Consiglio   ne   cura   la   conservazione   e,   previa  valutazione
dell'assiduita'  e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
propone   al   Rettore   il   proseguimento   del  dottorato,  ovvero
l'esclusione.
   Previo  il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di
dottorato,  senza  borsa di studio, anche i ricercatori universitari,
nonche'  i  beneficiari di assegni per collaborazione ad attivita' di
ricerca,  conferiti  dall'Universita' del Molise o da altri atenei ai
sensi  della  legge n. 449 del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero
rispetto  ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi
ai  corsi  di dottorato non potra' complessivamente superare la meta'
dei  posti  istituiti,  con  arrotondamento all'unita' per eccesso. I
corsi  di  dottorato,  cui  gli  assegnisti  possono  essere ammessi,
possono  riguardare  le  stesse  aree  scientifico-disciplinari della
ricerca  per  la  quale  sono detentori di assegni. E' necessario, in
ogni  caso,  l'assenso  del Responsabile della ricerca e del Collegio
dei  docenti,  circa  la  compatibilita'  nello svolgimento delle due
attivita'.
   I  dottorandi  iscritti  al  Dottorato,  di cui al presente bando,
presso  l'Universita'  del  Molise  sono  assicurati,  ai sensi della
vigente  normativa,  per  tutta  la  durata del corso ed in qualunque
sede,  italiana  o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie
attivita' formative, purche' regolarmente autorizzati.