Art. 10.
         Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni

   I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato
di  Ricerca  e  di  compiere continuativamente attivita' formative di
studio  e  di  ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
   I  dottorandi  possono  compiere  periodi  di soggiorno all'estero
presso  Universita'  e/o  Istituti  di Ricerca; in tal caso l'importo
della  borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
articolo 9, comma 5.
   Al  termine  di  ciascun  anno  di Corso, il Collegio dei Docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca   svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno  successivo  e  la  conferma  della  borsa  di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso.
   Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
    a)  che  si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. 26 marzo
2001,  n°  151,  in  materia  di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita';
    b)  che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
   Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti
obblighi,  il  Collegio  dei  Docenti  propone,  con propria motivata
delibera,  l'esclusione  del  dottorando  dal  Corso.  In tal caso il
dottorando  e'  obbligato  a  restituire,  per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.