IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente le norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme, e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente le norme per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate, e modifiche ed integrazioni, alla legge 20 settembre 1980, n. 574; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, in particolare gli articoli 38 e 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, concernente struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare, in particolare l'art. 2, comma 3; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Preso atto delle esigenze ordinative e funzionali dell'Aeronautica militare di indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il transito di ufficiali dai ruoli ad esaurimento ai ruoli speciali; Constatato che sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per indire detti concorsi; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il transito nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare dei sottonotati ufficiali in servizio permanente: a) dodici tenenti colonnelli ed otto maggiori nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; b) novantatre tenenti colonnelli, tredici maggiori, ventuno capitani e diciotto tenenti nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica. 2. Il numero dei posti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione delle relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei rispettivi ruoli speciali.