IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006; Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza; Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, titolata "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio" che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 che detta norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa; Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342 e 24 dicembre 1986, n. 958, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al corpo degli agenti di custodia e al corpo forestale dello Stato; Visto l'art. 41, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, concernente i requisiti di accesso alle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa, sicurezza dello Stato e polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Ritenuto di dover riservare dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 sull'ordinamento del corpo di Polizia penitenziaria; Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e del corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 238 concernente la sostituzione dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, sopra citata; Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 riguardante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di Polizia, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1992, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze in data 13 dicembre 1994 al n. 1151, recante "disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza. Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191 concernente "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1999, n. 142, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127"; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici"; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1999, n. 199199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1999, concernente "Direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza"; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile" la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate e del corpo della Guardia di finanza deve aver luogo a partire dall'anno 2000; Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa produrre domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al 100o corso d'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico 2000/2001 nei medesimi termini previsti dal presente decreto per i candidati di sesso maschile, con riserva di emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 7 della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi della procedura concorsuale indicato nel presente decreto e' fissato per assicurare che il primo anno dell'Accademia abbia inizio, per esigenze didattiche ed addestrative, entro il mese di settembre 2000, per cui l'emanazione dei succitati decreti non potra' determinare in nessun caso il rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi; Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale che definira' i requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle forze armate e le relative modalita' di accertamento; Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale che definira' le categorie e le aliquote secondo le quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento del personale femminile; Ritenuta l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari dell'Accademia militare che sara' definita per l'anno 2000 nel decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive a quella di preselezione quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima; Ravvisata pertanto l'esigenza di emanare successive disposizioni integrative, concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno disciplinati dai decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 7 della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di disporre la revoca del presente decreto, qualora le date di emanazione dei medesimi risultassero incompatibili con quelle di svolgimento delle fasi della procedura concorsuale; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto per l'anno accademico 2000/2001 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi al primo anno del 10o corso dell'Accademia della Guardia di finanza. Quattro dei suddetti cinquantuno posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal successivo articolo 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test culturali di livello); b) visita medica comprensiva degli esami specialistici; c) una prova scritta di cultura generale; d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati; e) tre prove orali; f) una prova facoltativa di una lingua estera. Il corso avra' inizio alla data che sara' stabilita dal comando generale della Guardia di finanza e avra' la durata di due anni accademici. Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza del ruolo normale. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara' indicata nel decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse. Il numero massimo dei posti disponibili per detto personale sara' indicato nelle disposizioni integrative del presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 18 del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del decreto legislativo e dei decreti ministeriali previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, commi 2, 5 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.