IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

    Viste  le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e
31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,
n. 1006,  e  successive  aggiunte,  riguardante  il  regolamento  sul
reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990,
n. 194,  concernente  la  sostituzione  degli  articoli  1  e  2  del
regolamento   sul  reclutamento  degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 agosto 1959, n. 1006;
    Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e
10 maggio  1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  25 maggio  1989, n. 190, titolata "Disposizioni
sulla  revisione  dei  ruoli  degli  ufficiali, sull'incremento degli
organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata
in carica del comandante in seconda del corpo e sulla vigilanza ed il
controllo  in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio"
che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi
ufficiali della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   sulla   leva   e   sul   reclutamento  obbligatorio
nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica;
    Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958  che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  e  successive  aggiunte,  concernente  le  disposizioni  sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Vista   la  legge  18 ottobre  1962,  n. 1551,  che  detta  norme
sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, estesa con varianti al
corpo  con  legge  17 aprile  1957,  n. 260,  che regola lo stato dei
sottufficiali  e  la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato
giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
    Viste  le  leggi  21 dicembre  1948,  n. 1580,  13 ottobre  1965,
n. 1172,  27 febbraio  1974,  n. 68,  5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986,  n. 342  e 24 dicembre 1986, n. 958, concernenti il trattamento
economico spettante agli allievi delle accademie militari;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, che detta norme di esecuzione del
testo  unico  delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
    Viste  le  leggi  4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390,
recanti   norme   sulla   documentazione   amministrativa   e   sulla
legalizzazione e autenticazione di firme;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,  n. 1077,  concernente  il  riordinamento  delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
    Vista  la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto
di famiglia;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
alle   norme   sullo   stato   giuridico   e   sull'avanzamento   dei
vicebrigadieri,  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Arma dei
carabinieri e del corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni
relative  alla  Polizia di Stato, al corpo degli agenti di custodia e
al corpo forestale dello Stato;
    Visto l'art. 41, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio
1993  n. 29,  concernente i requisiti di accesso alle amministrazioni
che   esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa,
sicurezza dello Stato e polizia;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   contenente   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Trentino-Alto  Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  che  detta  norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Ritenuto  di  dover  riservare dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta
di  bollo  per  le  domande  di  concorso  e  di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  15 dicembre  1990,  n. 395 sull'ordinamento del
corpo di Polizia penitenziaria;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze
armate e del corpo della Guardia di finanza;
    Vista la legge 29 luglio 1991, n. 238 concernente la sostituzione
dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, sopra citata;
    Visto   il   decreto-legge   18 gennaio  1992,  n. 9  riguardante
disposizioni  urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di
Polizia  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento   delle   infrastrutture,   degli   impianti   e  delle
attrezzature  delle  forze di Polizia, convertito, con modificazioni,
in legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  concernente  il  Regolamento  recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni   nei   pubblici  impieghi,  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693;
    Visto  il  decreto  ministeriale 27 ottobre 1994, registrato alla
ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  delle  finanze  in  data
13 dicembre  1994  al  n. 1151,  recante  "disposizioni  di  servizio
interno dell'Accademia della Guardia di finanza";
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
attuazione  dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza.
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista  la  legge  16 giugno 1998 n. 191 concernente "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403  concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Visto  l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per
la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dal corpo della Guardia di
finanza,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997,
n. 127";
    Visto  il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente
"Disposizioni  integrative  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
    Visto   il   decreto   ministeriale  20 luglio  1999,  n. 199199,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 216 del 14 settembre 1999, concernente "Direttive per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  da  arruolare nella
Guardia di finanza";
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380 concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli delle Forze armate e del corpo della Guardia di
finanza deve aver luogo a partire dall'anno 2000;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa
produrre  domanda  di  partecipazione al concorso per l'ammissione al
100o corso d'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico
2000/2001  nei  medesimi  termini previsti dal presente decreto per i
candidati  di  sesso  maschile, con riserva di emanazione dei decreti
previsti  dall'articolo  1,  commi  2,  5  e  7 della succitata legge
20 ottobre 1999, n. 380;
    Considerato,  inoltre,  che  il calendario delle varie fasi della
procedura  concorsuale  indicato  nel presente decreto e' fissato per
assicurare  che  il  primo  anno  dell'Accademia  abbia  inizio,  per
esigenze didattiche ed addestrative, entro il mese di settembre 2000,
per  cui l'emanazione dei succitati decreti non potra' determinare in
nessun caso il rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi;
    Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della
precitata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380, dovra' essere emanato il
decreto   ministeriale   che   definira'  i  requisiti  di  idoneita'
fisio-psico-attitudinale   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle forze armate e
le relative modalita' di accertamento;
    Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della
gia'  citata  legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale che definira' le categorie e le aliquote secondo
le  quali  avverra'  nell'anno  2000  il  reclutamento  del personale
femminile;
    Ritenuta  l'opportunita'  di prevedere che alle prove concorsuali
successive  a  quella  di  preselezione  venga  ammesso  un numero di
concorrenti  idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile  da  ammettere  ai  corsi  regolari
dell'Accademia  militare  che  sara'  definita  per  l'anno  2000 nel
decreto  ministeriale  da  emanare  in  applicazione dell'articolo 1,
comma  7,  della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e' opportuno prevedere
che  tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive
a quella di preselezione quelli di sesso femminile non superino detta
aliquota massima;
    Ravvisata  pertanto l'esigenza di emanare successive disposizioni
integrative,  concernenti  il  personale femminile che abbia prodotto
domanda  di  partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati  dai  decreti  previsti  dall'articolo 1, commi 2, 5 e 7
della  succitata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  con  riserva  di
disporre   la  revoca  del  presente  decreto,  qualora  le  date  di
emanazione  dei  medesimi  risultassero  incompatibili  con quelle di
svolgimento delle fasi della procedura concorsuale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto per l'anno accademico 2000/2001 un pubblico concorso,
per  esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi al primo anno del
10o corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
    Quattro   dei   suddetti   cinquantuno   posti   sono  riservati,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri requisiti prescritti dal
successivo  articolo 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato
di  cui  all'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di Istituto di istruzione
secondaria di secondo grado.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test culturali di livello);
      b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
      c) una prova scritta di cultura generale;
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati;
      e) tre prove orali;
      f) una prova facoltativa di una lingua estera.
    Il  corso  avra' inizio alla data che sara' stabilita dal comando
generale  della  Guardia  di  finanza  e  avra' la durata di due anni
accademici.
    Alla  fine  del  corso  gli  allievi  dichiarati  idonei  saranno
nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza
del ruolo normale.
    Il  reclutamento  del  personale  femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara'
indicata   nel   decreto  ministeriale  da  emanare  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata
nelle  premesse.  Il  numero  massimo dei posti disponibili per detto
personale  sara' indicato nelle disposizioni integrative del presente
decreto  che  verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale  -  n. 18 del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
    I  concorrenti  di  sesso  femminile  sono  ammessi  a presentare
domanda  di  partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto    legislativo   e   dei   decreti   ministeriali   previsti,
rispettivamente,  dall'articolo  1,  commi  2,  5  e  7,  della legge
20 ottobre 1999, n. 380.