IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la  legge  19 maggio  1986,  n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1 febbraio  1989,  n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Visto   il   decreto  ministeriale  18 aprile  1990,  concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea,
pubblicato   nel  Giornale  Ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  direttiva  n. 48  edizione  1998, del Comando Generale
delle  Scuole  dell'Aeronautica  militare, concernente la valutazione
attitudinale  e  comportamentale  dei  candidati allievi ufficiali in
servizio  permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze armate deve avere luogo a partire
dall'anno 2000;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto   il  decreto  ministeriale  9 febbraio  2000,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre   1999,  n. 380,  concernente  la  definizione  dei  ruoli
dell'Aeronautica  militare  nei  quali  avverra'  nell'anno  2000  il
reclutamento  di  personale  femminile  e  delle  rispettive aliquote
percentuali  massime di detto personale che potra' essere immesso nei
ruoli medesimi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,  recante  modificazioni  al  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 aprile  2000,  concernente il
regolamento   recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  militare, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5,
della gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 aprile   2000,   recante
integrazioni  al  sopracitato  decreto  ministeriale  18 aprile 2000,
concernente  l'approvazione  del  nuovo  elenco  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di
navigazione aerea;
    Vista la programmazione triennale scorrevole anni 2000-2002 delle
assunzioni di personale dell'Aeronautica militare;
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere che tutti i concorrenti che
abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso indetto con il
presente  decreto  vengano  sottoposti ad una prova di preselezione e
che  l'ammissione ai prescritti accertamenti sanitari di un numero di
concorrenti  non  superiore  a  cinque volte quello dei posti messi a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile  da  immettere  nel ruolo naviganti
speciale  dell'Arma  aeronautica  specialita'  piloti,  definita  per
l'anno  2000  nel  succitato decreto ministeriale 9 febbraio 2000, e'
opportuno  prevedere  che  tra  i concorrenti da ammettere al termine
della  prova  di preselezione ai prescritti accertamenti sanitari nel
numero  sopraindicato  quelli  di  sesso femminile non superino detta
aliquota massima;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  per  l'ammissione di 60 (sessanta)
allievi  ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti speciale
dell'Arma   aeronautica  -  specialita'  piloti  -  ad  un  corso  di
pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.
    2.  Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia di sesso
maschile,  anche  se  alle armi, che di sesso femminile. Tuttavia, il
numero  massimo  di  posti  disponibili  per  i  concorrenti di sesso
femminile,  calcolato  in  base  all'aliquota percentuale fissata dal
decreto  ministeriale  9 febbraio  2000, citato nelle premesse, e' 12
(dodici).
    Pertanto,  in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere  ammessi  al  corso  di pilotaggio aereo in numero superiore a
quello indicato.
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di sospendere o
rinviare  il  concorso  in  qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero
dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.