IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza

    Visto  il  decreto  dirigenziale  4 febbraio 2000, concernente il
bando di concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi
all'Accademia   della   Guardia  di  finanza  per  l'anno  accademico
2000/2001, registrato al Dipartimento ragioneria generale dello Stato
-  Ufficio  centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze -
Divisione  IV  -  Sezione  2  -  al n. 146 del 7 febbraio 2000, ed in
particolare  gli  articoli  13, ultimo comma, e 19, ultimo comma, con
cui    e'    stata   fatta   riserva   di   stabilire   i   requisiti
fisio-psico-attitudinali  del  personale  di  sesso  femminile  e  le
relative modalita' di accertamento;
    Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000,
emanato  in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei  bandi  di  concorso possano essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;

                              Decreta:

                               Art. 1.

          Accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica

    L'idoneita'  fisica  e psico-fisica dei candidati e' accertata da
parte delle sottocommissioni indicate alle lettere b) ed e) dell'art.
7 del bando di concorso, mediante:
      a)   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il centro di reclutamento Guardia di finanza,
in Roma;
      b) esame psicotecnico;
      c) esperimenti di educazione fisica;
      d) visita medica di controllo prima dell'inizio del corso.
    Il  giudizio  espresso  in  sede  di visita medica preliminare e'
immediatamente    comunicato    all'interessato    il   quale   puo',
contestualmente,  chiedere  di  essere  ammesso  a  visita  medica di
revisione  ad  eccezione  dei  requisiti  fisici  di  cui  al punto 1
dell'art. 13  del  bando  di  concorso.  La richiesta di ammissione a
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
      Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica
preliminare,   dell'eventuale   visita   di   revisione,   dell'esame
psicotecnico,  degli  esperimenti di educazione fisica e della visita
medica di controllo e' escluso dal concorso.
      Il  giudizio  espresso  dalle  competenti sottocommissioni, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
    Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del bando.