IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405; Visto il decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 217; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e 8 maggio 1996, concernenti le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 3, concernente la preferenza, a parita' di punteggio, a candidati piu' giovani di eta'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la lettera n. 62/4-16-1999 del 31 marzo 2000, con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica l'autorizzazione ad indire concorsi per il reclutamento degli allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri nell'anno 2001; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa 1.000 posti vacanti, da ricoprire mediante concorso interno e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi; Tenuta presente la situazione logistica degli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri. Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'ammissione al sesto corso trimestrale di 1.000 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui trenta riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 2. I posti sono cosi' ripartiti: a) settecento per gli appuntati scelti; b) trecento per gli appuntati, i carabinieri scelti ed i carabinieri in servizio permanente. Per i posti di cui alla precedente lettera a) concorrono anche gli appuntati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno maturato titolo alla promozione al grado di appuntato scelto con decorrenza giuridica non successiva alla data di scadenza del termine suindicato, purche' conseguano detta promozione prima dell'approvazione della graduatoria finale di merito. 3. Gli eventuali posti rimasti scoperti in una categoria saranno devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.