IL PRESIDENTE

    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale   della  Corte  dei  conti,  approvato  con  regio  decreto
12 ottobre 1933, n. 1364;
    Visto  il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
    Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
    Visto  il  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista   la  legge  15 luglio  2002,  n. 145,  ed  in  particolare
l'art. 1;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista  la  deliberazione  assunta  dal  Consiglio  di  Presidenza
nell'adunanza del 24-25 giugno 2003;
    Vista   la  legge  29 luglio  2003,  n. 229,  ed  in  particolare
l'art. 13, commi 3 e 4;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario,   di   cui   sei  posti  sono  riservati  ai  candidati
appartenenti  alla  categoria indicata alla lettera e) del successivo
art. 2   in   possesso,   oltre   che   del   diploma  di  laurea  in
giurisprudenza,    anche   del   diploma   di   laurea   in   scienze
economico-aziendali  o  in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente.
    2.  I  posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
    3.  I  vincitori  che  conseguiranno  la nomina saranno assegnati
nelle  sezioni  e  nelle procure regionali della Corte dei conti, con
esclusione  di  quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.