IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista a legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che detta norme in materia di parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, che viene applicato laddove non in contrasto con lo specifico regolamento concorsuale per l'accesso ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario delle universita' e con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale universitario stipulato in data 9 agosto 2000; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita'; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Udine di data 28 novembre 1996 con la quale vengono stabiliti i criteri relativi alle procedure di reclutamento, nel ruolo universitario, del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario destinato all'Azienda policlinico Universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il regolamento per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli studi di Udine, emanato con decreto rettorale 31 maggio 2001, n. 523; Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma breve o quinquennale; Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della suddetta legge n. 574/1980; Tenuto conto delle vigenti norme in materia di assunzione obbligatoria e riserva di posti nel pubblico impiego; Visto che con nota decreto direttoriale 16 settembre 2003 - prot. n. 14162/SAP e' stata inoltrata, alla provincia di Udine - sezione del lavoro - la comunicazione prevista all'art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001; Visto il decreto presidenziale n. 265 del 31 dicembre 2002 con il quale e' stato approvato il programma aziendale 2003; Visto il decreto presidenziale n. 19 del 29 gennaio 2003 con il quale si definiscono le necessita' di personale assistenziale per l'attuazione del programma aziendale; Considerata la necessita' di coprire due posti di ostetrica/o resosi vacanti a seguito cessazioni. Decreta: Art. 1. Bando di concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due unita' di personale, nella categoria C, posizione economica iniziale, area socio-sanitaria, da adibire alle mansioni corrispondenti a quelle previste per il profilo di ostetrica/o del servizio sanitario nazionale, presso l'Azienda policlinico universitario a gestione diretta di Udine. L'Azienda policlinico universitario garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.