IL DIRETTORE Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il C.C.N.L. del Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione stipulato in data 7 ottobre 1996; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 448; Vista la delibera della giunta amministrativa nelle funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale, n. 188/99 dell'8 aprile 1999; Visto il disciplinare relativo alla procedura per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. succitato; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 307/2000 in data 26 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la nota del dipartimento del personale - Reparto III, prot. n. 1812629 del 7 maggio 2001; Dispone: Art. 1. Natura e contenuto della selezione E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale diplomato, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, punto a) del C.C.N.L. del Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno, con oneri a carico del bilancio ordinario. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile di anno in anno in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria, e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni complessivi. Successivamente non e' consentito procedere alla attivazione di un nuovo contratto a tempo parziale con il medesimo soggetto.