IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l'Ordinamento della Marina militare e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e d'assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso per l'ammissione di allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno scolastico 2005-2006; Decreta: Art. 1. Posti a concorso Per l'anno scolastico 2005-2006 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 75 giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi: 1° LICEO CLASSICO: posti 25; 3° LICEO SCIENTIFICO: posti 50. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.