IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2, lettera i), che demanda, tra l'altro, al direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico amministrativo; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle universita'; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gia' M.U.R.S.T.; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge n. 3/2003 ed in particolare l'art. 7 che ha integrato il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo l'art. 34-bis; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante norme sul trattamento dei dati personali; Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e' stato approvato il regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonche' dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 105, della stessa che dispone che le universita', a decorrere dall'anno 2005, adottino, tra l'altro, programmi triennali del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci e che i predetti programmi saranno valutati dal M.I.U.R. ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O., fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'art. 1 dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al sopracitato art. 1, comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati dalle Universita' ed inviati, per la valutazione di compatibilita' finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005; Vista la delibera del senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 45 del 24 marzo 2005; Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il M.I.U.R. ha valutato positivamente, per l'anno 2005, la programmazione formulata da questa Universita'; Visto il decreto direttoriale n. 943 dell'8 giugno 2005 con il quale l'Amministrazione, accertata la disponibilita' dei posti in organico, ha autorizzato l'avvio, tra l'altro, dell'iter amministrativo finalizzato all'attivazione del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di scienze biotecnologiche ed in particolare per i laboratori didattici di chimica e biotecnologie delle fermentazioni; Vista la nota prot. n. 44809 del 10 giugno 2005, inoltrata da questa Universita' alla giunta regionale della Campania, in applicazione del citato art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 7 della legge n. 3/2003, successivamente inviata per i provvedimenti di competenza dalla giunta medesima alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica; Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all'art. 7, comma 4, della legge 16 gennaio 2005, n. 3 e' decorso infruttuosamente; Vista altresi' la nota prot. n. 44810 del 10 giugno 2005 con la quale questa Universita' ha provveduto ad effettuare la relativa mobilita' interuniversitaria in applicazione dell'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 agosto 2000, come sostituito dall'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 2005; Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito negativo; Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto; Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone a favore dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6, che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l'art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso; Considerato, altresi', che in applicazione della richiamata normativa si rende necessaria una riduzione dei posti da riservare, in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; Accertato che la riduzione proporzionale sopraindicata non determina il raggiungimento dell'unita' ne' a favore della categoria dei soggetti disabili ex legge n. 68/1999, ne' a favore delle sopracitate categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215 e 31 luglio 2003, n. 236, pur comportando in relazione a questa ultima categoria una frazione di posto pari a 0,18 che sara' cumulata con le frazioni di posto gia' determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo; Decreta: Art. 1 Indizione E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di scienze biotecnologiche ed in particolare per i laboratori didattici di chimica e biotecnologie delle fermentazioni dell'Universita' degli studi «Federico II» di Napoli (cod. rif. 05/13).