IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione  per  gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al  ruolo  dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli,
categorie  e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito,  emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, emanato in
applicazione  dell'articolo 3, comma 2, del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale   a   norma  dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge
14 novembre 2000, n. 331, ed in particolare l'articolo 20, comma 2;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre   1999,  n. 380,  che  fissa,  tra  l'altro,  al  100%  la
percentuale  di concorrenti di sesso femminile che possono conseguire
la  nomina  a  sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Vista  la  legge  2 dicembre  2004, n. 299, concernente modifiche
alla  normativa  in  materia  di  stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
    Tenuto  conto  che  nell'anno  2005  ha  avuto  termine il regime
transitorio  previsto dall'articolo 58 del citato decreto legislativo
30 dicembre   1997,   n. 490,   e   che,  pertanto,  i  requisiti  di
partecipazione  ai  concorsi  per  gli  ufficiali  dei ruoli speciali
dell'Esercito  sono  quelli  fissati  dall'articolo  5  del  medesimo
decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dall'articolo 20 del
decreto ministeriale 21 dicembre 1998;
    Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni   dell'Esercito,   nel   ruolo  speciale  dell'Arma  dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo
di  amministrazione  e  di  commissariato  dell'Esercito  e nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2006;
    Visto  l'articolo  16  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,
n. 165,  concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
    Visto  l'articolo  2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile
2006  concernente  struttura  ordinativa e competenze della Direzione
Generale  per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
Vice  Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore
civile,  sostituisce  il  Direttore  Generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;

                              Decreta:


                             Articolo 1


                          Posti a concorso

    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
      a.   concorso  per  il  reclutamento  di  136  (centotrentasei)
sottotenenti  in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con  riserva  di 95 (novantacinque) posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei marescialli;
      b.   concorso   per   il   reclutamento   di  17  (diciassette)
sottotenenti  in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti  e  dei materiali dell'Esercito, con riserva di 12 (dodici)
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
      c. concorso per il reclutamento di 13 (tredici) sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e
di  commissariato  dell'Esercito,  con  riserva  di  9 (nove) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
      d.  concorso  per  il  reclutamento  di 2 (due) sottotenenti in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito,   con   riserva  di  1  (uno)  posto  a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei marescialli.
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  agli  appartenenti  al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti  a  favore  delle  altre  categorie di concorrenti di cui al
successivo articolo 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
    3.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1, i
vincitori  saranno  nominati  sottotenenti  in servizio permanente ad
eccezione  di  quelli  provenienti  dalla  categoria  degli ufficiali
inferiori   delle   forze  di  completamento  di  cui  al  successivo
articolo 2,  comma 1, lettera c) e degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata  di  cui  al successivo articolo 2, comma 1, lettera b), i
quali   saranno   nominati   ufficiali  in  servizio  permanente  del
rispettivo  ruolo  speciale  con  il  grado  rivestito  alla  data di
scadenza  del  termine  di presentazione delle domande ed iscritti in
ruolo  -  al  superamento  del corso applicativo di cui al successivo
articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
    4.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  delle  graduatorie  di  merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2006.

                             Articolo 2


                     Requisiti di partecipazione

    1.  Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare:
      a.  gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nell'allegato «A» che
costituisce  parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  - che siano in congedo dopo
aver  completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo
37  della  legge  20 settembre 1980, n. 574, ovvero che, alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione delle domande, abbiano
svolto  almeno un anno di servizio in detta ferma. Tali ufficiali non
devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al
grado superiore.
    Sono,  pertanto,  esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al  precedente  articolo 1,  comma 1, gli ufficiali di complemento in
servizio  di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di
detto servizio;
      b.  gli  ufficiali inferiori in ferma prefissata - appartenenti
ad  una  delle  Armi o Corpi indicati nel gia' citato allegato «A» al
presente  decreto,  che  consentono  la  partecipazione ai rispettivi
concorsi   -   che,   alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  indicato  nel  successivo  articolo 3,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione (compreso il
periodo di formazione) nell'Esercito;
      c.  gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito -
appartenenti  ad  una  delle  Armi  o  Corpi indicati nel gia' citato
allegato «A» al presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi - facenti parte delle forze di completamento, per
essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del
decreto  legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate
con   le   missioni  internazionali  ovvero  impegnati  in  attivita'
addestrative  operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero.
    Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  categoria  gli ufficiali di
complemento  che  siano  stati richiamati, a mente delle disposizioni
della    legge    n. 1137/1955,    per    addestramento   finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
      d.  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  riportate  nell'allegato  «B» che costituisce parte
integrante  del presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi.
    Detto  personale  deve  aver  svolto,  alla  data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera  a)  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero
aver  svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato
ai  sensi  dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
    Detto  personale,  inoltre,  deve  aver  svolto almeno un anno di
comando  di  plotone  o  reparto  corrispondente ovvero di impiego in
incarichi  tecnici  previsti per la specializzazione di appartenenza,
riportando  qualifiche  non  inferiori  a  «nella  media»  e non aver
riportato  un  giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno;
      e.  a  scelta  per  uno  solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1,  comma  1,  i  sottufficiali  inquadrati  nel  ruolo  dei
sergenti  dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
      f.  i  frequentatori  dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
      g.  gli  idonei  non  vincitori  di  precedenti concorsi per la
nomina   a   tenente   in   servizio  permanente  dei  ruoli  normali
corrispondenti  a  quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui  al precedente articolo 1, comma 1, che, qualora in servizio, non
abbiano  riportato  un  giudizio  di non idoneita' all'avanzamento al
grado  superiore  nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non
vincitore  in  precedenti  concorsi  per  la  nomina  ad ufficiale in
servizio  permanente  del  ruolo  normale  del  Corpo degli ingegneri
dell'Esercito  puo'  partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere
a. e b. del comma 1 del precedente articolo 1.
    2.  Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti,  alla  data di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione  ai concorsi, di cui al successivo
articolo 3, comma 2, dovranno:
      a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
      b. non aver superato:
        -  il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere b) e c);
        -  il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
        -  il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g).
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
      c.  essere  in  possesso  di  un titolo di studio avente durata
quinquennale  che consenta l'iscrizione all'universita', ovvero di un
titolo  di  studio  avente  durata  quadriennale, integrato dal corso
annuale  previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della
legge   11 dicembre  1969,  n. 910,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    Coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo di studio all'estero
dovranno  presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta;
      d. godere dei diritti civili e politici;
      e.   non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione ovvero
prosciolti  d'autorita'  o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari o di
inattitudine  alla  vita  militare  da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato
dello Stato.
    3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a  piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
dovranno  necessariamente  indicare  il  concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
      a.  al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quali  ufficiali in servizio permanente dei
ruoli   speciali   dell'Esercito,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 11 e 12;
      b.  al  possesso,  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
      c.   per   il   personale   appartenente   alla  categoria  dei
marescialli,  all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo
di  provenienza  se  reclutato  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 1,
lettera  a)  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero
almeno  3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutati ai
sensi  dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b) del predetto decreto
legislativo.
    5.  I  requisiti  di  cui  al precedente comma 2, ad eccezione di
quelli  di  cui  alle  lettere b. e c., e quelli di cui al precedente
comma  4  devono  essere  mantenuti  sia  sino alla data di nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente sia durante la frequenza del corso
applicativo.

                             Articolo 3


 Domande di partecipazione - Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza

    1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice,   secondo   lo   schema  riportato  nell'allegato  «C»  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    I  concorrenti  dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in
originale,  di  cui all'allegato «D» al presente decreto, reperibile,
tra  l'altro,  presso i Distretti militari e le Capitanerie di porto,
che  verra'  utilizzato  per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei  dati  da  essi  forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della  banca  dati automatizzata di cui al successivo articolo 19 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello, tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte
del  gia'  citato allegato «D» al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente   penna   a  sfera  con  inchiostro  indelebile  nero,
scrivendo  in  carattere  stampatello.  Il  modello non dovra' essere
piegato o sgualcito.
    2.  I concorrenti dovranno inviare le domande e i modelli GC 002,
con  esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo  o  procedura,  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 353 -
00187  Roma  centro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni,  a  decorrere  dal  giorno successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
    Detti  concorrenti  dovranno,  inoltre,  presentare,  copia della
suddetta  domanda  di  partecipazione  al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza,   se   in   servizio,  ovvero,  al  distretto  militare
competente per territorio, in relazione alla propria residenza, se in
congedo.
    I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  Autorita'
diplomatiche  o  consolari,  che,  dopo  aver attestato in calce alla
stessa  la  data  di  presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
    3.  Il  concorrente,  consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'articolo   76   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
      a. grado, cognome e nome;
      b. data, luogo di nascita, codice fiscale;
      c. possesso della cittadinanza italiana;
      d. stato civile;
      e.  comune  nelle  cui  liste  elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
avere   in   corso   procedimenti   penali   ed   amministrativi  per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
    In  caso  contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare  alla domanda, le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale  precedente  penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita'  giudiziaria  che  lo  ha emanato ovvero quella presso la
quale  pende  un  eventuale  procedimento  penale. Dovra' impegnarsi,
altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione Generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  2ª  Sezione  - Casella Postale 353 - 00187 Roma Centro,
qualsiasi  variazione  della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente  alla  dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente;
      g. titolo di studio conseguito, con relativo voto;
      h. Reparto o Distretto militare di appartenenza;
      i.  eventuali  servizi prestati come impiegato presso pubbliche
Amministrazioni  e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
      j.   il   recapito   al   quale   desidera  ricevere  tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale  e,  possibilmente,  il  numero telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica (ove posseduto).
    Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare tempestivamente, a
mezzo  telegramma  o  fax  (06/4827347),  al Ministero della difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali  -  2ª Sezione - via XX Settembre,
123/A  -  00187 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
    Il  Ministero  della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore;
      k.   se   in  servizio,  la  propria  posizione  militare,  con
indicazione  della  data  di  decorrenza  della  ferma  eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data
di  inizio  e  fine del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine
trattenimento.  Gli  ufficiali  delle forze di completamento dovranno
indicare  i  richiami  effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
      l.  l'eventuale  possesso  di titoli di merito - non risultanti
dalla  documentazione  matricolare  che  verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti  utili  alla  valutazione  dei  titoli  di cui al successivo
articolo 9;
      m.  l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'allegato  «G»,  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto;
      n. la   lingua  straniera  (una  sola  a  scelta  tra  inglese,
francese, tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
      o.  di  essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 15;
      p.  di  accettare,  qualora  vincitore, di prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma Corpo di appartenenza;
      q.  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      r.  di  prestare  il  proprio  consenso al trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
      s.  se  alla  domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
    4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 dicembre  2000,  n. 445, i concorrenti dovranno
allegare  alla  domanda  di  partecipazione  copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
    5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
    6.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «C» al presente
decreto.

                             Articolo 4


                          Titoli di merito

    1.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel
successivo  articolo 9  del  presente  decreto,  non risultanti dalla
documentazione  matricolare  e  caratteristica,  ai  fini  della loro
corretta  valutazione  da parte della Commissione esaminatrice. A tal
fine  i  concorrenti  potranno  produrre  a  corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445.   Per   i  militari  in  servizio  o  in  congedo  la
documentazione  matricolare  e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel successivo articolo 5.
    2.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per  la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i  quali  - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica  -  siano  state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.

                             Articolo 5


        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

    1.  I  Comandi di cui al precedente articolo 3, comma 2, dovranno
provvedere   ad  inviare  entro  e  non  oltre  il  ventesimo  giorno
successivo  al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di   partecipazione  al  concorso  alla  Direzione  Generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisone reclutamento ufficiali -
2ª  Sezione  -  via  XX Settembre,  123/A  -  00187  Roma, i seguenti
documenti  aggiornati  alla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
      a.  copia  del  libretto  personale o della cartella personale,
copia  dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e  dichiarazione di completezza (per gli ufficiali di complemento, in
ferma  prefissata  e  appartenenti  alle  Forze  di  Completamento in
servizio   od  in  congedo  e  per  gli  appartenenti  ai  ruoli  dei
marescialli e dei sergenti);
      b.  copia  del  documento  matricolare  (per  i partecipanti in
qualita'  di  idonei  non  vincitori  ai  concorsi  per  la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli normali dell'Esercito di
sesso maschile e per i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia
militare  dell'Esercito di ambo i sessi che non abbiano completato il
secondo anno del previsto ciclo formativo).
    2.  Per  i  concorrenti  in  servizio  i  Comandi di appartenenza
dovranno   rilasciare   la  certificazione  prevista  dal  successivo
articolo 10,  comma  7,  del  presente decreto, secondo il modello in
allegato  «F»  al  decreto medesimo, che attesti il superamento delle
prove  di  efficienza  operativa, che i concorrenti dovranno produrre
all'atto  della  presentazione  al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito di Foligno per l'effettuazione delle prove di
efficienza  fisica.  I  concorrenti  che non avessero sostenuto dette
prove  dovranno  essere  muniti  della  dichiarazione  rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio,   da   cui  risulti  l'assenza  di  controindicazioni  allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra.

                             Articolo 6


                      Svolgimento dei concorsi

    1.  Lo  svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, prevede:
      a. prova scritta di cultura generale;
      b. prova scritta di cultura tecnico-professionale;
      c. valutazione dei titoli;
      d. prove di efficienza fisica;
      e. accertamenti sanitari;
      f. accertamento attitudinale;
      g. prova orale;
      h. prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di   riconoscimento,   provvisto   di   fotografia,   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  com-ma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto
dirigenziale    di   cui   al   successivo   articolo 14,   comma   2
(presumibilmente   entro   il   28 dicembre  2006),  dovranno  essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.

                             Articolo 7


                             Commissioni

    1.   Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le  Commissioni
esaminatrici  per  le  prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
      a. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a.:
        -  un  ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
Generale  di  Brigata  in  servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, Presidente;
        -  cinque  ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di
fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
        -  un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle  lingue  inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
        -  un  ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente
all'area  funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto;
      b. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b.:
        -  un  ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
Generale  di  Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
        -  tre  ufficiali  superiori  dell'Arma  dei  trasporti e dei
materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, membri;
        -  un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle  lingue  inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
        -  un  ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente
all'area  funzionale  «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto;
      c. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.:
        -  un  ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
Generale  di  Brigata o grado corrispondente in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
        -  tre  ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre 3 anni, membri;
        -  un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle  lingue  inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
        -  un  ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente
all'area  funzionale  «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto;
      d. per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d.:
        -  un  ufficiale  dell'Esercito  di  grado  non  inferiore  a
Generale  di  Brigata  o  corrispondente  in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
        -  tre  ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
        -  un docente o esperto di lingua straniera, uno per ciascuna
delle  lingue  inglese, francese, tedesco e spagnolo, membro aggiunto
per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
        -  un  ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente
all'area  funzionale  «C» posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto al voto.
    2.   Parimenti   con   successivi  decreti  saranno  nominate  le
Commissioni  per  le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari  e per l'accertamento attitudinale, uniche per tutti e tre i
concorsi, che saranno cosi' composte:
      a. per le prove di efficienza fisica:
        -  un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, Presidente;
        - due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado
non   inferiore   a   maggiore  qualificati  istruttori  militari  di
educazione fisica, membri;
        -  un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito;
      b. per gli accertamenti sanitari:
        - un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, Presidente;
        -  due  ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
      c. per l'accertamento attitudinale:
        - un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale delle
Armi   di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello;
        - un ufficiale in servizio permanente laureato in psicologia;
        -  un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato
in psicologia ovvero qualificato perito selettore;
        -  un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
    Le  funzioni  di  Presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
in  servizio  permanente  laureati  in psicologia che potranno essere
coadiuvati  da  psicologi  civili  convenzionati  presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
      d. per gli ulteriori accertamenti sanitari:
        -   un   Brigadier   generale   medico  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, Presidente;
        -   due   ufficiali  superiori  medici  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere  diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli  accertamenti  sanitari  di  cui  alla  precedente lettera b. del
presente comma.

                             Articolo 8


                            Prove scritte

    1.  I  partecipanti  ai  concorsi di cui al precedente articolo 1
saranno  ammessi  -  con  riserva  di  accertamento  del possesso dei
requisiti  prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere
le seguenti prove scritte:
      - prova scritta di cultura generale consistente in una serie di
quesiti  a  risposta  multipla  predeterminata  volti ad accertare il
grado   di   conoscenza   della   lingua  italiana  anche  sul  piano
ortogrammaticale   e   sintattico,  la  conoscenza  di  argomenti  di
attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di  geografia,  di
matematica  e di logica matematica. Il numero dei quesiti e la durata
massima  della prova saranno fissati dalla Commissione esaminatrice e
comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa;
      -  prova  scritta  di  cultura tecnico-professionale, di durata
massima   di   6   ore,  vertente  sui  programmi  d'esame  riportati
nell'allegato  «E»  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.
    2.  La  prova  scritta  di cultura generale avra' luogo presso il
Centro  di  Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma
«Gonzaga  del  Vodice»,  viale  Mezzetti  n. 2,  nei  giorni appresso
indicati  per  ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
com-ma 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale:
      a.  11 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a.;
      b.  18 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera b.;
      c.  24 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera c.;
      d.  26 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera d.
    3. Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
di detta prova saranno rese note con avviso pubblicato, con valore di
notifica  a  tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale - del 20 giugno 2006.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 20 giugno
2006   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.
    4.  I  concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora  prima  di  quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta  d'identita'  o  di  altro  valido documento di riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello
Stato,  nonche'  di  copia  della  domanda  e  della  ricevuta  della
raccomandata di spedizione della medesima.
    5.  Essi  dovranno  avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile  nero.  L'occorrente  per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.
    6.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che  siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
    7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova  saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
    8.  La  correzione  della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata  con  l'ausilio  di  sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento della prova medesima.
    9.  Ai  concorrenti  verra'  attribuito  un punteggio espresso in
trentesimi  in  relazione  al  numero  di risposte esatte. Per essere
ammessi     a    sostenere    la    prova    scritta    di    cultura
tecnico-professionale,  di  cui al successivo comma 11, essi dovranno
aver  risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In
tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30i.
    10.  L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dai  Presidenti  delle
rispettive  Commissioni  esaminatrici.  Alla  sede  d'esame  verranno
affissi  in  bacheca  appositi elenchi, uno degli idonei, uno dei non
idonei.  Gli  idonei  saranno  invitati  a  ritirare  subito  dopo la
comunicazione  scritta  riportante  il  voto  conseguito nella prova,
rilasciandone ricevuta.
    Per  i non idonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
    11.  I  concorrenti  che non avranno superato la prova scritta di
cultura generale potranno richiedere informazioni sull'esito di detta
prova,  a  partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento
della  stessa,  al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale  militare  -  Servizio  Relazioni con il Pubblico - Palazzo
Esercito - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548   e   06/4986.4613,   ovvero   consultare  il  sito  web
«www.persomil.difesa.it».
    12. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo
presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di  Foligno nei giorni appresso indicati per ciascuno dei concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non prima delle ore
8,30 dell'orario ufficiale:
      a.  12 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a.;
      b.  19 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera b.;
      c.  25 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera c.;
      d.  27 luglio  2006,  per  il  concorso  di  cui  al precedente
articolo 1, comma 1, lettera d.
    Eventuali  modificazioni della data e/o della sede di svolgimento
della  prova  scritta  di  cultura tecnico-professionale saranno rese
note  agli interessati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 20 giugno 2006.
    13.  Essi dovranno avere con se' una penna a sfera con inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
    14.  I  concorrenti  assenti  al  momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che  siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
    15.  Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  svolgimento  della
predetta  prova  scritta  saranno  osservate  le  disposizioni  degli
articoli 13,  14  e  15,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    16.  I concorrenti per essere giudicati idonei dovranno riportare
nella  prova scritta di cultura tecnico-professionale un punteggio di
almeno 18/30i .
    17.  I  concorrenti  che non avranno superato la prova scritta di
cultura  tecnico-professionale  non riceveranno alcuna comunicazione,
ma  potranno  richiedere  informazioni  sull'esito  di detta prova, a
partire  dal  90°  giorno  successivo  alla data di svolgimento della
stessa,  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  Generale  per il
personale  militare  -  Servizio  Relazioni con il Pubblico - Palazzo
Esercito  via  XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548   e   06/4986.4613,   ovvero   consultare  il  sito  web
«www.persomil.difesa.it».

                             Articolo 9


                       Valutazione dei titoli

    1.  Le  Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 7,
comma 1, procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si
siano  presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale
dei  concorsi,  sempreche'  detti  titoli,  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande, siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente articolo 4 ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
    2.  Il  punteggio  massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 20/30i, cosi' ripartiti:
      a.   qualita'   militari   e   professionali   e/o   esperienze
professionali  documentate  svolte  presso Amministrazioni pubbliche:
fino ad un massimo di punti 5;
      b.  idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai
ruoli  degli  ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad
un massimo di punti 3;
      c.  partecipazione  ad  operazioni  fuori area, anche se svolte
nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un massimo di punti
3,  calcolando  0,30  punti  per  ogni  mese  di servizio (o frazione
superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in tali operazioni;
      d.  titolo  di  studio  posseduto  in  aggiunta a quello minimo
prescritto  per  la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
        -  per  ciascun  diploma  universitario  con  corso di durata
biennale: fino a punti 0,50;
        -  per  ciascuna  laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 1;
        -  per  ciascuna  laurea  specialistica:  fino a punti 2 (con
assorbimento   del   punteggio   previsto  per  la  laurea  triennale
propedeutica al suo conseguimento).
    Il  punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 2;
      e.  ricompense:  fino  ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
        - per ogni Medaglia d'oro al Valor militare o al Valor civile
o al Valore dell'Esercito: punti 2;
        -  per  ogni  Medaglia d'argento al Valor militare o al Valor
civile o al Valore dell'Esercito: punti 1,50;
        -  per  ogni  Medaglia di bronzo al Valor militare o al Valor
civile o al Valore dell'Esercito o Croce al Valor Militare: punti 1;
        - per ogni Croce d'oro al Merito dell'Esercito: punti 0,90;
        -  per  ogni  Croce  d'argento al Merito dell'Esercito: punti
0,85;
        -  per  ogni  Croce  di bronzo al Merito dell'Esercito: punti
0,80;
        - per ogni encomio solenne: punti 0,75;
        - per ogni encomio semplice: punti 0,50;
        - per ogni elogio: punti 0,25.
    Il  punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 2.
      f.  periodi  di  comando:  fino  ad  un  massimo  di  punti  3,
calcolando  punti  0,10  per  ogni  mese  (o  frazione superiore a 15
giorni)  di  comando  o  attribuzioni  specifiche ovvero in incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza;
      g.  altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
        -  per  il  diploma  di  Maestro  dello  sport rilasciato dal
C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50;
        - per corsi universitari post lauream: fino a punti 1;
        -  per  la  qualifica  di  istruttore  militare di educazione
fisica: punti 0,50;
        - per la qualifica di aiuto istruttore militare di educazione
fisica: punti 0,50.
    Il  punteggio complessivo attribuibile per tali titoli non potra'
in nessun caso superare i punti 2.
    Il  punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di
merito posseduti non potra' in nessun caso superare i 20/30i.

                             Articolo 10


                     Prove di efficienza fisica

    1.   I   concorrenti   che   nella   prova   scritta  di  cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i
saranno  ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei,   saranno   sottoposti   agli   accertamenti   dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale.
    2.  Le  prove  di  efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nella prima decade
del   mese   di ottobre   2006,  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  nei  giorni che
saranno  resi  noti  agli  interessati  con  lettera  raccomandata  o
telegramma.
    Ai  concorrenti  nel periodo di permanenza presso il Centro sara'
fornito,  compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, il vitto
e l'alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
    3.  I  concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
      -  certificato  di  idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica leggera rilasciato da medici della Federazione Medico
Sportiva  italiana  ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate  che  esercitano  in  tali ambiti in qualita' di medici
specializzati  in  medicina  dello sport. La mancata presentazione di
tale  certificato  determinera'  la  non ammissione del concorrente a
sostenere  dette  prove.  In  sostituzione  di  detto  certificato il
personale  militare  dell'Esercito  in  servizio  potra'  produrre il
certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi
previsti;
      -  certificato  rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche   militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la  recente
effettuazione,  da  non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers
dell'epatite  B  e  C.  La mancata presentazione di detto certificato
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente agli accertamenti
sanitari;
      -  eventuale  esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo  referto,  se effettuato entro i tre mesi precedenti la data
della  visita  medica  presso  strutture  sanitarie  pubbliche, anche
militari, o private convenzionate.
    In  aggiunta  alle  sopraindicate certificazioni i concorrenti di
sesso femminile dovranno produrre i seguenti documenti:
      -  referto  attestante  l'esito  di  ecografia pelvica eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata  entro  i tre mesi precedenti la data di presentazione.
La  mancata  presentazione  di  detto certificato determinera' la non
ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;
      - eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante  analisi  su  sangue  o  urine - effettuato presso struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque   giorni  precedenti  la  data  di  presentazione  alle  prove
medesime.
    I  concorrenti  di  sesso  femminile che non dovessero esibire il
referto  del  test  di  gravidanza  di  cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami previsti al successivo
articolo 11,   comma  3,  al  test  di  gravidanza,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira'
alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica
e produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 4.
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
    4.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      -  piegamenti  sulle  braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  corsa  piana  di  metri  1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
      -  salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      -  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'allegato «F», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      -  piegamenti  sulle  braccia  (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  corsa  piana  di  metri  1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
      -  salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      -  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato nel gia' citato allegato «F», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    6.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
allegato «F» al presente decreto.
    Il medesimo allegato «F» contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
    7.  Il  personale  militare  in  servizio  nella  Forza armata e'
esonerato  dal  sostenere  gli  esercizi  obbligatori  sopra indicati
qualora,  all'atto  della presentazione presso il Centro, esibisca la
certificazione,  rilasciata  dal  Comandante  di  Corpo,  secondo  il
modello  riportato  nel gia' citato allegato «F» al presente decreto,
che  attesti  il  superamento  delle  prove  di  efficienza operativa
previste  dalla  pubblicazione 12/A/1 «L'addestramento militare», ed.
1989, e successive modificazioni e integrazioni.
    La   mancata  esibizione  di  detta  certificazione  determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa  esibizione  della  dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio  sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio,   da   cui  risulti  l'assenza  di  controindicazioni  allo
svolgimento  delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 3, primo alinea.
    Il  controllo  delle  predette  certificazioni  verra' effettuato
dalla  Commissione  preposta  alle  prove di efficienza fisica di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a.
    L'esito  positivo  di  detto  controllo  ovvero, in subordine, il
superamento  presso  il Centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai  concorrenti  in  servizio  di  effettuare,  qualora lo richiedano
espressamente,  gli  esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il  punteggio  incrementale  indicato  nel  citato  allegato  «F»  al
presente decreto.
    8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
      -  verifichera'  la  validita' delle certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
      -  avviera'  senza  indugio alla competente Commissione per gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   fosse  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
      -  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
      -  attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi   gli   esercizi  facoltativi  il  punteggio  corrispondente
indicato  nel  gia'  citato  allegato  «F»  al presente decreto. Tale
punteggio,  che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti,  sara'  comunicato  seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14.
    9.  La  Direzione  Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la  facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data i concorrenti che, per
documentate  cause  di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove  di  efficienza  fisica  nel  giorno  stabilito. A tal fine gli
interessati  dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo  telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della   prova,   inviando   documentazione   probatoria   dei  motivi
dell'assenza.  Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se  la  stessa  risulti compatibile con la data di approvazione della
graduatoria finale di cui al successivo articolo 14.

                             Articolo 11


                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  che  avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro  predetto,  a  cura  della  Commissione  di  cui al precedente
articolo 7,  comma  2,  lettera b., ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare  quali  ufficiali  in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare.
    2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
      a. statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m.
1,61, se di sesso femminile;
      b.  acutezza  visiva  uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non  inferiore  a  4/10i  nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miotico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo  occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita' oculare
normali;
      c. perdita uditiva:
        . MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
        . BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
        .  MONOLATERALE  o BILATERALE ISOLATA > 45 dB a 6.000 - 8.000
Hz.
    3.  La  Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      a. esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  i  concorrenti  non  producano  esame  e relativo referto da cui
risulti  che  tale  accertamento  sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti  presso  strutture  sanitarie  pubbliche, anche militari,
ovvero private convenzionate;
      b. cardiologico con E.C.G.;
      c. oculistico;
      d. otorinolaringoiatrico;
      e. psichiatrico;
      f. analisi completa delle urine;
      g. analisi del sangue concernente:
         emocromo completo;
         glicemia;
         creatininemia;
         transaminasemia (ALT-AST);
         birilubinemia totale e frazionata;
         G6PDH (metodo quantitativo);
      h.  esami  diagnostici  volti  ad  accertare  l'abuso di alcool
ovvero   l'uso,   anche   saltuario   od   occasionale,  di  sostanze
stupefacenti,  nonche'  l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
      i.  ecografia  pelvica  per  le sole concorrenti sprovviste del
relativo  referto  di  cui al precedente articolo 10, comma 3, quarto
alinea.
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    4.  In  caso  di  positivita'  del  test  di gravidanza di cui al
precedente  articolo 10,  comma  3, quinto alinea, la Commissione non
potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenenrsi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale  4 aprile  2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    5.   Saranno   giudicati  idonei  i  concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


PS   CO   AC   AR   AV   LS   LI   VS   AU
 2   3    2    2     2    2    2    3    2

    6.  Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente    2    o    3   di   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali  sara'  attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni  coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari  a  0,5.  Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
    7.  Saranno  giudicati  «non idonei» dalla predetta Commissione i
concorrenti:
      -  affetti  da  disturbi  della  parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
      -  risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di  alcool,  per  l'uso,  anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      -  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute  per le quali siano
previsti  tempi  lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso;
      -  affetti  da  imperfezioni  ed  infermita'  che,  seppur  non
contemplate  nei  precedenti alinea, risultino comunque incompatibili
con   l'espletamento   delle   mansioni   di  ufficiale  in  servizio
permanente.
    8.   La   Commissione  medica,  seduta  stante,  comunichera'  al
concorrente  l'esito  della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
      «Idoneo  quale  ufficiale  dei  ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
      «Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente», con indicazione della causa di non idoneita'.
    I  concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciare  prevedere  il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della  stessa  Commissione  medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
    Detti   concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a  sostenere
l'accertamento   attitudinale.   I   concorrenti   che  non  avessero
recuperato,  al  momento  della  nuova  visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
    9.   Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
    10.  I  concorrenti  giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire  alla  Direzione  Generale  per  il  personale militare - I
Reparto  - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
Postale  353  -  00187 Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero   06.4827347)   specifica   istanza,   corredata   da  idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
    11.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
    12.   La   documentazione   sanitaria  allegata  dai  concorrenti
all'istanza  di  cui sopra sara' valutata dalla Commissione di cui al
precedente  articolo 7,  comma  2,  lettera  d.  che, solo qualora lo
ritenga   necessario,   sottoporra'   gli  interessati  ad  ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
    13.  In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza, invece, i
concorrenti   riceveranno   comunicazione  che  il  giudizio  di  non
idoneita'  riportato  al  termine  degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
    14.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti ne
riceveranno,  da  parte  dalla  Direzione  Generale  per il personale
militare, formale comunicazione.
    15.  I  concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  10,  o  degli
ulteriori  accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi abbiano
rinunciato saranno esclusi dal concorso.

                             Articolo 12


                      Accertamento attitudinale

    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma
8,   saranno   sottoposti   ad   accertamento   attitudinale  per  il
riconoscimento  delle  qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle
Armi  o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare, da parte
della  Commissione  di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera
c.
    2.  Detta  Commissione,  attraverso  una serie di prove (batteria
testologica   e   questionario  informativo)  ed  una  intervista  di
selezione  individuale,  valutera' le capacita' adattive al ruolo, le
aspettative   professionali   e   gli   aspetti   motivazionali   dei
concorrenti.
    3.  Il  giudizio  espresso  dalla  Commissione che, adeguatamente
motivato,  dovra'  essere  comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati,  e'  definitivo.  Pertanto  i  concorrenti giudicati non
idonei  saranno  esclusi  dal  concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
    4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari  e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito alla
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro tre giorni dalla
data di conclusione degli stessi.

                             Articolo 13


                             Prova orale

    1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale prevista per
ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente articolo 1, comma 1, i
concorrenti  risultati  idonei  alle  prove  scritte,  alle  prove di
efficienza   fisica,   agli   accertamenti   sanitari   ed  a  quello
attitudinale.
    2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nell'Allegato
«E»,  che  costituisce  parte  integrante del presente decreto, avra'
luogo  nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati
con lettera raccomandata o telegramma.
    3.  La  Direzione  Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i  tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
articolo 6,  comma  3,  la  facolta'  di  riconvocare ad altra data i
concorrenti  che,  per  documentata  causa  di  forza  maggiore,  non
potessero   presentarsi   nel   giorno  stabilito.  A  tal  fine  gli
interessati  dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno
di  prevista  presentazione,  inviando  documentazione probatoria del
motivo   dell'assenza.   Tuttavia  la  riconvocazione  potra'  essere
disposta  solo  se  la  stessa  risulti  compatibile  con  la data di
approvazione   della   graduatoria   finale   di  cui  al  successivo
articolo 14.
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30i.
    5.  I  concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova  orale  facoltativa  di  lingua  straniera, scelta fra inglese,
francese,  tedesco  e  spagnolo,  con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato «E».
    La   prova   facoltativa   di   lingua   straniera  si  svolgera'
contestualmente alla prova orale.
    6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione  in  trentesimi  da  0  a  30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
      - da 0 a 17,999/30i: punti 0;
      - da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;
      - da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;
      - da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
      - da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;
      - da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
      - da 28/30i a 30/30i: punti 6.
    7.  Ai  concorrenti  in  servizio e' fatto obbligo di presentarsi
alle prove orali in uniforme.

                             Articolo 14


                             Graduatorie

    1.  In  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente articolo 1,
comma 1., la graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione
esaminatrice  in  base alla somma dei punti riportati dai concorrenti
in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei titoli e negli
accertamenti  sanitari, nonche' degli eventuali punteggi incrementali
conseguiti  nelle  prove  di  efficienza  fisica  e nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  La  graduatoria  di  merito  di  ciascuno dei concorsi di cui
all'articolo 1, comma 1., sara' approvata con decreto dirigenziale.
    3.  Nel  decreto  di  approvazione  della  graduatoria di ciascun
concorso  si  terra'  conto  della  riserva  dei posti a favore degli
appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli.  I posti eventualmente non
ricoperti dagli appartenenti al ruolo dei marescialli potranno essere
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito.
    4.  Fermo  restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente
comma  3,  nel  decreto  di  approvazione  di ciascuna graduatoria si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
gia'  citato  Allegato  «G»  eventualmente dichiarati dai concorrenti
nella  domanda  di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla
stessa allegata.
    5.  In  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente articolo 1,
comma  1.,  saranno  dichiarati  vincitori  -  sempreche'  non  siano
sopravvenuti  gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4,
del  presente  decreto  -  i concorrenti che, per quanto indicato nei
commi   precedenti,   si  collocheranno  utilmente  nella  rispettiva
graduatoria di merito.
    6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati,    a    puro    titolo    informativo,   nel   sito   web
«www.persomil.difesa.it».

                             Articolo 15


                               Nomina

    1.  I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti  alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento  e  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  di cui al
precedente  articolo 2,  comma  1,  lettere  b) e c), sottotenenti in
servizio  permanente  rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del  Corpo  per  il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado  stabilita  dal  decreto  di  nomina  che  sara' immediatamente
esecutivo.
    2.  Gli  appartenenti  alla  categoria  degli ufficiali inferiori
delle  forze  di  completamento  e quelli appartenenti alla categoria
degli  ufficiali  inferiori  in  ferma  prefissata,  invece,  saranno
nominati  ufficiali  in  servizio  permanente  del  rispettivo  ruolo
speciale  con  il grado rivestito all'atto della scadenza del termine
di presentazione delle domande.
    3.  Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e  delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
    4.  Con  successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle
Armi  dei  vincitori  del  concorso  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a., del presente decreto.
    5.  I  vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio  in  via  provvisoria,  sotto  riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 6.
    6.  Dopo  la  nomina  essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
    All'atto  della  presentazione  al  corso  gli ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
    Il  rifiuto  di  sottoscrivere  detta ferma comportera' la revoca
della nomina.
    La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    7.  Il  concorrente  di  sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non  ricoperti  per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  con  i  criteri indicati al precedente articolo 14, entro 1/12
della  durata  del  corso  stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
    9.  I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno a
compimento il corso applicativo:
      a. se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
      b.  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno collocati in
congedo.
    10.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso applicativo
l'anzianita'  relativa  nel  grado  rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e   di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Gli
appartenenti  alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento  e  alla  categoria  degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata  saranno  iscritti  in  ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.

                             Articolo 16


                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2  del  presente  decreto,  l'Amministrazione  provvedera' a
richiedere  alle  Amministrazioni  pubbliche  ed  Enti  competenti la
conferma   di  quanto  dichiarato  dai  vincitori  nella  domanda  di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma   1   emergesse   la   non   veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                             Articolo 17


                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  Generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                             Articolo 18


                     Spese di viaggio e licenza

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo  6  del presente decreto sono a carico dei concorrenti,
anche se militari in servizio.
    2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove
previste  dal  precedente  articolo 6  del  presente decreto, nonche'
quelli  necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette  prove  e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Qualora  il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza  straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                             Articolo 19


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  degli  articoli 11  e  13  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione Generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  per  le  finalita'  di  gestione del concorso e saranno
trattati  presso  una  banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale  instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente  nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore  Generale  della Direzione Generale del personale militare,
titolare   del   trattamento.  Responsabile  del  trattamento  e'  il
Direttore pro tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione Generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 18 maggio 2006


                                    Per il DIRETTORE GENERALE ta
                                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
                                Generale di Divisione Sandro Santroni