Art. 1


                Caratteristiche delle borse di studio

    La  Banca  d'Italia  mette  a  concorso 25 borse di studio per la
qualificazione  nel  settore  creditizio  e  finanziario. Le borse di
studio,  finalizzate  all'assunzione  in  esperimento  nel  grado  di
Coadiutore,   sono   riservate  a  elementi  con  orientamento  nelle
discipline giuridiche.
    Le  borse  di  studio comportano la frequenza, obbligatoria e con
profitto,  di  un  corso  con cui l'Amministrazione intende fornire a
ciascun  partecipante  un  quadro  di conoscenze specialistiche sulle
funzioni e sulle attivita' svolte dall'Istituto.
    L'importo   lordo   settimanale  delle  borse  viene  fissato  in
Euro 760,00  per  i  partecipanti  residenti fuori della provincia di
svolgimento  del  corso e in Euro 300,00 per quelli residenti in tale
provincia.
    La  Banca  d'Italia  comunichera' in tempo utile ai vincitori del
concorso la sede del corso di qualificazione e la sua durata.

                               Art. 2


             Requisiti di partecipazione e di assunzione

    Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
    1.  Laurea  specialistica/magistrale, conseguita con un punteggio
di  almeno  105/110  o  votazione  equivalente, in una delle seguenti
classi: giurisprudenza (S22); scienze delle pubbliche amministrazioni
(S71);  teoria  e  tecniche  della  normazione  e  della informazione
giuridica  (S102);  relazioni  internazionali  (S60);  studi  europei
(S99);   scienze   della   politica  (S70);  finanza  (S19);  scienze
dell'economia  (S64);  scienze economiche-aziendali (S84); sociologia
(S89);
ovvero
    Laurea  quadriennale,  conseguita  con  un  punteggio  di  almeno
105/110   o   votazione   equivalente,  in:  giurisprudenza,  scienze
politiche,  economia  e  commercio,  economia  e finanza ovvero altra
laurea equipollente per legge.
    Sara'  altresi'  consentita  la  partecipazione  ai possessori di
titoli  di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti
in   Italia   con   votazione   corrispondente   ad  almeno  105/110,
riconosciuti  equipollenti  ai  fini della partecipazione ai pubblici
concorsi,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno  dei titoli sopra
indicati.
    2.  Eta'  non  superiore  ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento  del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di
limiti  di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite
massimo di 40 anni:
    2.1  e'  elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
    2.2  e'  elevato  di  5  anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
    2.3  non  e'  operante  per  i  dipendenti  della  Banca d'Italia
inquadrati  in  un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
    La  documentazione  relativa  all'elevazione  del  limite di eta'
ovvero  all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate.
    3.  Cittadinanza  italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
    4.  Idoneita'  fisica  alle  mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
    5. Godimento dei diritti politici.
    I  cittadini  di  altri  Stati  membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
    6.  Godimento  dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
    7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  1  e  2  -  inclusa
l'equipollenza  del  titolo  di studio - devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri  alla  data  di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  presente  bando in qualsiasi momento, anche
successivo  allo  svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
    La  Banca  d'Italia  dispone  l'esclusione  dal concorso, non da'
seguito  all'assunzione  ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego  dei  soggetti  che  risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti  previsti  dal  bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto  a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 3


                               Riserve

    Una  delle borse di studio messe a concorso con il presente bando
viene   riservata,  ai  sensi  dell'art. 15/II  del  Regolamento  del
Personale  della  Banca d'Italia, agli elementi che hanno superato le
prove  d'esame  appartenenti,  nell'ordine  e  con  precedenza,  alle
seguenti categorie:
      -  orfani,  vedovi  o vedove di dipendenti della Banca deceduti
per causa di servizio;
      - orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
      -  orfani  o  figli  di  ex  dipendenti della Banca cessati dal
servizio  per  infortunio  o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
    I  candidati  che  intendono  far  valere  tale titolo di riserva
devono farne espressa menzione nella domanda.
    Se  la  riserva non opera per mancanza di aventi titolo, la borsa
messa  a  riserva  e non assegnata viene attribuita seguendo l'ordine
della graduatoria finale.

                               Art. 4


Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda

    Per   esigenze   di  carattere  organizzativo  si  raccomanda  di
compilare   la   domanda  di  partecipazione  utilizzando  il  modulo
prestampato,  allegato al presente bando, di cui e' parte integrante,
reperibile  presso  tutte  le  Filiali  della  Banca d'Italia nonche'
presso  gli uffici dell'Amministrazione Centrale, via Nazionale n. 91
-  Roma  e del Centro «Donato Menichella» in Largo Guido Carli n. 1 -
Frascati.  L'eventuale redazione della domanda in carta libera dovra'
essere    effettuata    riportando   fedelmente   -   con   scrittura
dattilografica  o  a  stampatello  -  l'intero contenuto del predetto
modulo.
    Il  bando - completo del modulo di domanda - e' disponibile anche
sul sito internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
    La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
    I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e  inequivocabile,  anche  l'indirizzo  al  quale  la  Banca d'Italia
inviera' tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di  quella  relativa alla convocazione al test preselettivo che viene
effettuata con le modalita' di cui all'art. 6.
    La  domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento entro il termine perentorio del 14 aprile
2006  all'Amministrazione  Centrale  della  Banca  d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di  spedizione  e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante.  La  Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per
ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa non imputabili.
    La  domanda  puo'  anche  essere  presentata,  entro  il  termine
perentorio  del  14 aprile  2006,  direttamente allo sportello di via
Nazionale  n. 91  - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene  rilasciata  ricevuta.  Non  e'  consentita  la spedizione o la
presentazione  della  domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
Pertanto, tali domande non saranno prese in considerazione.
    Entro  il  medesimo  termine  perentorio  del  14 aprile  2006 la
domanda  puo' anche essere trasmessa per fax esclusivamente al numero
0647923947.  La  trasmissione  deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' in giorni non festivi, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore
17.00. A tal fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono registrati
al  momento della ricezione del fax dall'apparato collegato al numero
sopra indicato.
    Non   sono   tenute   in   considerazione   e  comportano  quindi
l'esclusione dal concorso le domande:
      a) prive della firma autografa;
      b) spedite   o  presentate  allo  sportello  oltre  il  termine
perentorio del 14 aprile 2006;
      c) inoltrate  per fax oltre il termine perentorio del 14 aprile
2006  ovvero  trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla  Banca  d'Italia,  sia  diverso  da  quello sopra indicato. Sono
parimenti  escluse  le domande inoltrate in giorni e orari diversi da
quelli   sopra   specificati.  L'utilizzo  del  fax  costituisce  una
modalita'  aggiuntiva  di  presentazione  della  domanda.  Poiche' il
sistema  si  fonda  su  reti  di  trasmissione  e  strumenti che sono
suscettibili  di  inconvenienti  tecnici,  la Banca non assume alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  domande  trasmesse con tale mezzo non
pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
      d) inoltrate  tramite  telegramma,  telex o con qualsiasi altro
mezzo diverso da quelli sopra indicati;
      e) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni;
      f) dalle  quali  risulti  il  mancato  possesso  di  uno o piu'
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
    La  Banca  d'Italia  comunica  per  iscritto  agli interessati il
provvedimento  di  esclusione  all'indirizzo  indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine  al  possesso  dei  requisiti  di partecipazione richiesti dal
bando.
    I  candidati che, nati anteriormente al 15 aprile 1966, intendono
usufruire  delle  elevazioni  del limite di eta' o delle esenzioni da
tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 2 devono farne
espressa  menzione  nella  domanda,  specificando  la  condizione  di
coniugato/a e/o il numero dei figli (punto 2.1), lo stato di vedovo/a
di  dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio
(punto  2.2),  la qualifica di dipendente della Banca d'Italia (punto
2.3).  In  caso  contrario  la  domanda  non  e'  ritenuta regolare e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
    Per  il  riconoscimento  dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge   n. 104/1992   nonche'  dall'art. 16,  comma  1,  della  legge
n. 68/1999   i   candidati   disabili   devono  indicare  -  mediante
compilazione  del  «Quadro  A»  dell'accluso  modulo  di domanda - la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove  in  relazione  alla specifica condizione di disabilita'. A tal
fine  i  candidati  devono  attestare  di  essere  stati riconosciuti
disabili   mediante   dichiarazione   sostitutiva  di  certificazione
effettuata  nei  modi  e nei termini previsti dalla legge, secondo lo
schema   del   «Quadro  A»,  ovvero  allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente.
    Il  «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
    Sulla  base  della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della  Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la  concessione  dei  richiesti  tempi  aggiuntivi  e/o  ausili,  con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
    Qualora  la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato  dal  candidato,  procedera'  all'annullamento  delle
prove  dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni
evenienza,  prendere  contatto  con  il  Servizio  Personale Gestione
Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 0647921).
    La  Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per il
mancato  o  ritardato  recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che  sia  da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di  chiarezza  nell'indicazione  dell'indirizzo  ovvero  a  omessa  o
tardiva   segnalazione   da   parte  del  candidato  del  cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 5


                          Test preselettivo

    I  candidati  sono  convocati  a  sostenere  un test preselettivo
articolato in tre sezioni che riguardano l'accertamento:
      1. della conoscenza delle materie del programma allegato;
      2.  della  conoscenza  di  una  lingua  straniera  a scelta tra
inglese, tedesco o francese;
      3.  del  possesso delle capacita' attitudinali, con particolare
riferimento  alle  capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
    Alla  prima  sezione  viene  attribuito  fino ad un massimo di 60
punti; alla seconda fino ad un massimo di 4 punti; alla terza fino ad
un massimo di 36 punti.
    Alla  predisposizione  e allo svolgimento del test sovrintende un
Comitato,  nominato dal Governatore, che puo' avvalersi di consulenti
esterni.
    Il  test e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia
informatica.  I  criteri  di attribuzione del punteggio, per ciascuna
risposta   esatta,   omessa   o   errata,  vengono  comunicati  prima
dell'inizio della prova.
    I  candidati  sono  classificati in ordine decrescente in base al
punteggio  complessivo  del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti  nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova  scritta  di  cui  all'art. 7  i candidati classificatisi nelle
prime   250  posizioni  -  ovvero  fino  al  75%  dei  presenti,  con
arrotondamento  all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
pari  o  inferiore a 250 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile.
    Il  punteggio  conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione  del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.
    Sul  sito  internet  «www.bancaditalia.it» sara' reso disponibile
fino  al  giorno  di  svolgimento  del  test  -  a  titolo  meramente
esemplificativo  - uno stralcio significativo dei quesiti proposti in
occasione di precedenti edizioni del concorso.

                               Art. 6


                            Convocazioni

    Ai  candidati  viene  data  notizia del calendario e del luogo di
effettuazione  del test tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei
martedi' o venerdi' del mese di maggio 2006.
    Con  le  stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi  non  sia  ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento  del  test  -  viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
    Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento del test dopo la pubblicazione del
calendario,  la  notizia  del  rinvio  e  del  nuovo calendario viene
prontamente  diffusa  mediante  avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami).
    Tali  informazioni sono disponibili anche sul sito internet della
Banca  d'Italia  «www.bancaditalia.it» nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 0647929351.
    La  Banca  d'Italia  non  assume  responsabilita'  in ordine alla
diffusione  di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 7


               Commissione di concorso. Prove d'esame

    Il  Governatore  della  Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
    Le  prove  d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale  sulle  materie indicate nel programma allegato e si svolgono a
Roma.
    La  convocazione  alla  prova  scritta  viene effettuata mediante
comunicazione per iscritto, all'indirizzo indicato nella domanda.
    La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
    I  due elaborati riguardano un argomento, a scelta del candidato,
tra    «Diritto    civile»,    «Diritto   commerciale»   e   «Diritto
amministrativo» e uno di «Legislazione bancaria e finanziaria».
    Per  ciascuna  materia  la  Commissione proporra' una traccia. Le
tracce  potranno  assumere la forma di quesiti collegati tra loro che
possono avere per oggetto anche l'esame di un caso pratico.
    Nella  valutazione  dei  due elaborati la Commissione verifica la
capacita'  del  candidato  di: individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti  delle  questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
    Per   lo   svolgimento   degli   elaborati  viene  consentita  la
consultazione  unicamente  di  raccolte  di  leggi non commentate ne'
annotate.
    La  prova  e'  valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a
ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino
a un massimo di 25 punti.
    Verranno  valutate  esclusivamente le prove scritte dei candidati
che abbiano svolto entrambi gli elaborati.
    La  prova  e'  superata  da  coloro che hanno riportato almeno 15
punti  in  ognuno  dei  due elaborati. La votazione complessiva della
prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
    I  concorrenti  che  superano  la prova scritta vengono ammessi a
sostenere  una  prova  orale  che  verte  sulle  materie indicate nel
programma  allegato; possono formare oggetto di colloquio l'argomento
della  tesi  di  laurea e le esperienze professionali maturate. A tal
fine,  i  candidati,  nel  giorno di effettuazione della prova orale,
consegnano  alla  Banca  un curriculum vitae. Il colloquio, nel quale
potranno  essere  discussi con il candidato anche casi pratici, tende
ad  accertare  la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio, la
cultura giuridica di base, la capacita' di cogliere le interrelazioni
tra gli argomenti.
    La  prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo  di  50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno  conseguito  una  votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
    In   occasione   della   prova   orale   e'  prevista  anche  una
conversazione   obbligatoria   nella   lingua  straniera  scelta  dal
candidato  tra  inglese,  tedesco  o  francese;  essa e' valutata con
l'attribuzione  di  un  punteggio  fino  a un massimo di 3 punti, non
computabili nel punteggio della prova orale ma utili a determinare il
punteggio complessivo di cui al successivo art. 9.
    Ai  candidati  viene  data  comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 8


            Adempimenti per la partecipazione alle prove

    Per  sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di  identita'  ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 445/2000
(Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri   dell'Unione   Europea  devono  essere  muniti  di  documento
equipollente.
    Il  documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 9


                             Graduatorie

    Il  punteggio  complessivo  dei  candidati  idonei e' determinato
dalla  somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale  e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera nel
corso della prova orale di cui all'art. 7.
    La  Commissione  di  cui  all'art. 7  compila  una graduatoria di
merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  Banca  d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in base alla
graduatoria  di  merito,  a eventuali titoli di riserva o preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda.
    Fermo  restando  quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in  posizione  di  ex  aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
    Le  borse  di  studio  vengono  assegnate  secondo l'ordine della
graduatoria finale.
    Se  uno  dei  vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva  la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della graduatoria finale.
    La  Banca  d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la  graduatoria  entro  tre  anni  dalla  data  di approvazione della
stessa.

                               Art. 10


             Adempimenti per gli assegnatari delle borse

    La   Banca   d'Italia  comunica  l'assegnazione  della  borsa  ai
vincitori  del  concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono
tempestivamente  dare  risposta  scritta  di  accettazione o rinuncia
della borsa di studio.
    I  partecipanti  al  corso  di  qualificazione  di cui all'art. 1
devono  presentare i documenti e fornire le informazioni che verranno
loro  richieste  con le modalita' e nei termini indicati nel relativo
invito ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per
la partecipazione al concorso e per l'assunzione. In tale ambito sono
comprese  anche  le  dichiarazioni  relative  all'esistenza o meno di
condanne  penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 11


                           Borsa di studio

    Una  Commissione,  nominata dal Governatore della Banca d'Italia,
accerta   il   profitto   tratto   dalla   frequenza   del  corso  di
qualificazione  da  parte  dei  borsisti.  Durante lo svolgimento del
corso potra' essere rilevato il profilo attitudinale dei candidati. A
tale rilevazione possono partecipare anche consulenti esterni.
    La  Banca d'Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di
studio,   sospendendo  l'erogazione  delle  somme  non  maturate,  ai
borsisti  che  -  sentita la Commissione di cui al precedente comma -
non  danno  prova  di  assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le
lezioni e le esercitazioni con profitto.

                               Art. 12


              Visita medica propedeutica all'assunzione

    La Banca d'Italia fa sottoporre i vincitori delle borse di studio
a   visita  medica  presso  enti  pubblici  o  pubbliche  istituzioni
sanitarie al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni.
    Ai  residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti,  che  non  si  trovano gia' in quest'ultima per ragioni
connesse   con   la  frequenza  del  corso  di  qualificazione,  sono
rimborsate  le  spese  di  viaggio  dal  capoluogo della provincia di
residenza e ritorno secondo le tariffe ferroviarie della la classe ed
e' corrisposto un contributo alle altre spese nella misura forfetaria
di euro 77,00 per ogni giornata di permanenza. Ai candidati residenti
all'estero   sono   rimborsate   le  spese  di  viaggio,  idoneamente
documentate,  sostenute  per  l'utilizzo  di  mezzi pubblici di linea
dalla  localita'  di  residenza  e ritorno. Se il viaggio avviene con
l'aereo  il  rimborso  viene commisurato alla tariffa prevista per la
classe economica.
    Al  luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.

                               Art. 13


                        Nomina e assegnazione

    La  Banca d'Italia procede all'assunzione dei borsisti che, oltre
ad  aver  frequentato  con  profitto  il corso di qualificazione, non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per  l'assunzione  stessa.  Essi  sono  nominati, in esperimento, nel
grado   di   Coadiutore   e  -  se  riconosciuti  idonei  a  giudizio
insindacabile  della Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che
ha  la  durata  di  sei  mesi - conseguono la conferma nel grado gia'
ottenuto  con  la  medesima  decorrenza  del provvedimento di nomina.
Nell'ipotesi  di  esito sfavorevole l'esperimento e' prorogato per un
sola volta di altri sei mesi.
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata.
    Il  rapporto  d'impiego  dei  cittadini  di un altro Stato membro
dell'Unione  Europea  e'  regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994,  n. 174,  recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro»  presso gli enti
pubblici.
    In  seguito  alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso   la   sede  di  lavoro  che  viene  loro  assegnata  all'atto
dell'assunzione,  entro  il  termine  che  sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata  entro  il  prescritto  termine decadono dalla nomina, come
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento  della  sede  di  lavoro  dalla residenza anagrafica o
dall'ultima   residenza   anagrafica  italiana  in  caso  di  attuale
residenza all'estero.

                               Art. 14


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo n. 196/2003, in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  si informa che i dati
forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso  la  Banca  d'Italia,
Servizio   Personale   Gestione   Risorse   -  Divisione  Concorsi  e
Assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati
anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro
che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione
del  rapporto  di  lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
    I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati  per  l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi
n. 104/1992  e  n. 68/1999.  I  dati di cui all'art. 10, comma 2, del
presente  bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del
requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
    Le  informazioni  fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre   amministrazioni  pubbliche  a  fini  di  verifica  di  quanto
dichiarato  dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
    Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  li  riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati erronei,
incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti valere nei confronti della
Banca  d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare  del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del  Servizio  Personale  Gestione Risorse. Oltre al responsabile del
trattamento,  potranno  venire a conoscenza dei dati che riguardano i
candidati,  in  qualita'  di incaricati del trattamento, i dipendenti
della Banca addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio
Personale Gestione Risorse.

                               Art. 15


                       Altre norme richiamate

    Il presente bando di concorso tiene conto della legge n. 125/1991
che  garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
      Roma, 3 marzo 2006
                                        Il Governatore: M. Draghi