IL COMANDANTE GENERALE
   Vista  la  legge  10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica», ed, in
particolare, l'articolo 70;
   Vista  la  legge  31  luglio  1954,  n.  599,  concernente  «Stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»,  estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
   Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente «Stato giuridico
dei  vicebrigadieri  e dei militari di truppa del Corpo della guardia
di finanza»;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
   Visto  il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza,  ai  sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
   Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4  della  legge  31  marzo  2000, n. 78», ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto   il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 3
maggio  2006,  come  modificato dal decreto ministeriale 15 settembre
2006,  concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo
ispettori della Guardia di finanza;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008)»;
   Ritenuto  di  dover  riservare  ventiquattro  dei  posti  messi  a
concorso  ai  candidati  in possesso dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1.  E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2008/2009,  un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'80° corso, presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di 310
allievi marescialli del contingente ordinario.
   2.   Ventiquattro   dei   suddetti   310   posti  sono  riservati,
subordinatamente   al   possesso  degli  altri  requisiti  prescritti
dall'art.  2,  a  coloro  che siano in possesso dell'attestato di cui
all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,   n.  752,  riferito  al  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
   3.  Ai  sensi  dell'art.  35,  comma 2, del decreto legislativo 12
maggio  1995,  n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento a
quelli  previsti  per  il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato  articolo,  secondo  le  percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito.
   4. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a)  una  prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
    b) una prova scritta di composizione italiana;
    c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    e) una prova orale di cultura generale;
    f)  un esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente
in  una  prova  scritta  ed  una  prova  orale  per  ciascuna  lingua
prescelta;
    g) una prova facoltativa di informatica.
   5.  Il  corso  di  formazione  ha  inizio nella data stabilita dal
Comando  Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni
accademici,  al  termine  dei  quali  gli  allievi  dichiarati idonei
conseguono la nomina a maresciallo.
   6.  Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di  finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  delle graduatorie finali di merito, il numero
dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  al corso di formazione dei
vincitori,  in  ragione  del  numero  di  assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo nonche' di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.