IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487,  recante  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  riguardante  l'elenco  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei   soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III  del  libro
IV, concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la  formazione  del
personale militare; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione della legge 12  luglio  2010,  n.
109,  concernente  modifiche  alle  direttive  tecniche   riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni  e  delle  infermita'  determinanti
l'inidoneita'  al  servizio  militare  e  il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD dell'8 agosto 2013, con il  quale  lo
Stato Maggiore della Difesa ha  comunicato  le  entita'  massime  dei
reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014; 
    Ravvisata la necessita' di indire per l'anno  2014  un  concorso,
per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  4  (quattro)  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo  di  Stato  Maggiore  della
Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo  di  ferma
di anni dodici; 
    Ravvisata altresi' l'opportunita'  che  venga  svolta  una  prova
scritta di selezione da parte di  tutti  i  concorrenti  e  che  alle
successive prove di efficienza fisica  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti non superiore a 10 (dieci) volte quello dei posti messi a
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del  Corpo  di
Stato Maggiore della Marina Militare a un corso di  pilotaggio  aereo
con obbligo di ferma di anni 12. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica Italiana di entrambi i sessi. 
    3. Il numero di posti disponibili potra' subire  modifiche,  fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria  di  merito,  se
sara' necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali  Piloti  di  Complemento  della
Marina Militare. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa. 
    In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare
la citata comunicazione mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione  Difesa  si  riserva  altresi'  la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,            www.marina.difesa.it             e
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.