IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi" e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", e succesive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali; Visto il regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014); Considerato che le risorse finanziarie rese disponibili dalla legge di stabilita' 2014 consentono di reclutare ulteriori 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Considerato che l'unica graduatoria di analoghi concorsi in corso di validita', ai sensi dell'articolo 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, quella relativa al 2° concorso triennale, si e' esaurita; Vista la lettera n. 111/1-1 IS del 3 gennaio 2014 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabineri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 4° concorso triennale per Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Vista la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta" all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 4° concorso triennale di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita' di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale (2014-2017) di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 2. Dei 247 posti messi a concorso: a) 12 sono riservati ai candidati in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; b) 49 sono riservati: - al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; - ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; - agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti; c) 2 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. I posti a concorso di cui al comma 1 potranno essere incrementati in misura pari al numero dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di candidati idonei o a seguito di rinunce, con la procedura di reclutamento di cui al decreto del Direttore Generale per il Personale Militare n. 2/1D del 13 gennaio 2014. 4. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet "www.persomil.difesa.it/concorsi" e "www.carabinieri.it", definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.