IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme esecuzione del citato testo unico; Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 e la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli artt. 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27; Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; Visto la legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto l'art. 37, comma 11-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi spettanti alla giustizia amministrativa, di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto l'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, in particolare l'art. 7; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottata nella seduta del 21 novembre 2014; Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita', ed i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 4) il personale docente di ruolo delle universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche cumulativamente. prendendo come requisito temporale minimo quello piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.